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Ricorso alla cigo in presenza di temperature superiori ai 35° C. – c.d. “Stress Termico”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n° 4639 del 2 luglio scorso, ha fornito indicazioni operative al proprio corpo ispettivo finalizzate alla prevenzione del c.d. “stress termico”.

Parimenti, con il documento in commento, ha ricordato la possibilità del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinarie per intemperie stagionali laddove, a cagione delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, intesa quale misura per prevenire il c.d. “stress termico”.

Il riferimento è, in particolare, ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo. La posizione espressa dal massimo organo ispettivo si pone in linea con la circolare del 18 maggio 2021 del Ministero della salute, che ha fornito indicazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore), nonché gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico.

Per l’effetto, le aziende interessate potranno far riferimento a quanto già indicato dall’Inps con il messaggio n° 1856 del 3 maggio 2017. Si ricorda che con detto documento di prassi, l’Istituto di previdenza ha previsto che le temperature superiori a 35° C che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, costituiscono evento che può dare titolo alla Cigo.

Infine, l’INL prescrive ai propri ispettori, nel corso delle verifiche in materia di salute e sicurezza, di prestare particolare attenzione ai rischi per i lavoratori legati all’innalzamento delle temperature e alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro