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Sostegni bis: modifica termini di applicazione dei decreti legislativi di riforma dello sport

Il comma 13quater dell’articolo 10 – introdotto in sede di conversione del DL Sostegni bis – modifica i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport (decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021). Il comma 13quinquies, inoltre,interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L’articolo 10bis, infine, introduce un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l’emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori.

L’articolo 30, commi da 7 a 11, del D.L. n. 41 del 2021 aveva già rinviato l’applicazione di gran parte della riforma dello sport al 31 dicembre 2023. In particolare, il testo vigente dell’articolo 51, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, dispone che le disposizioni nello stesso contenute si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023. 
Il comma 13quater, lettera a), del DL Sostegni bis, come modificato in sede di converiosione, stabilisce, tuttavia, che le disposizioni del decreto legislativo n. 36 trovino applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 (anziché dal vigente termine del 1° gennaio 2022), ad eccezione di alcuni articoli. Per le disposizioni, infatti, recate agli articoli 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) e 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI, articoli dal 43 al 50 (pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), si dispone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. 


Dunque, l’intervento normativo in questione rinvia di un ulteriore anno l’applicazione della maggior parte delle disposizioni; anticipa, invece, di quasi un anno l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 37, corrispondenti al Capo I del Titolo V “Disposizioni in materia di lavoro sportivo”, che secondo la legislazione vigente era prevista con decorrenza 31 dicembre 2023; infine, conferma l’applicazione delle citate disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 dal 1° gennaio 2022. 
Il comma 13quater, lettera b), conseguentemente, posticipa dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, la data di abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021. Mentre ai sensi del comma 13quater, lettere c) e d), si anticipa dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 37 del 2021 in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo e di cui al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. 
Il comma 13quater, lettera e),anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi); la successiva lettera f)anticipa dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. 


Ma, oltre che anticipare di quasi un anno l’applicazione dei richiamati provvedimenti, la novella legislativa – come anticipato in apertura – interviene anche sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal D. Lgs. n. 39/2021.Nel dettaglio, viene sostituito l’elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono allegare alla domanda di iscrizione nel Registro (trattasi diragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica; dati inerenti alla sede legale e i recapiti; data dello statuto vigente; dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative; dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori; dati dei tesserati) e si prevede, altresì, che il citato elenco possa essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport. 


Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati in questione, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Infine, l’articolo 10bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, destina un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l’emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, mentre l’articolo 10ter, al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, siano da intendersi prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico- finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.