La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro volta pagina. Con la pubblicazione del testo dell’Accordo Stato-Regioni siglato nella conferenza del 17 aprile scorso, entrano in vigore le nuove disposizioni – sostanzialmente definite da qualche anno ma approvate, con qualche limatura, solo dopo l’accelerazione impressa dal ministero del Lavoro nei mesi scorsi – che fissano contenuti formativi e le competenze da verificare a carico di tutte le persone che operano nel ciclo produttivo. Vengono inoltre definite le caratteristiche e le modalità dei corsi e i requisiti per i formatori. Ovviamente, ai cantieri edili viene riconosciuta una specificità, che si traduce in una più estesa articolazione dei contenuti formativi, delle esperienze e delle modalità di apprendimento e infine degli enti e degli organismi di riferimento per la formazione teorica e pratica.
Con la pubblicazione del nuovo accordo vengono di conseguenza a cadere anche tutti gli accordi precedenti in materia di sicurezza: quello del dicembre 2011, quello del febbraio 2012 e quello del luglio 2016, salvo un’eccezione per la fase transitoria (si veda oltre). I nuovi parametri e i nuovi criteri sono quelli che si leggono nell’allegato A pubblicato dal ministero del Lavoro nel suo sito lo scorso 19 maggio, e segnalato dall’avviso pubblicato il 24 maggio scorso in Gazzetta Ufficiale. Quest’ultima data è quella che fa testo, in quanto il documento approvato nello Stato-Regioni prevede che «il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». Per accompagnare la transizione ai nuovi protocolli, l’Accordo concede – per un periodo di massimo 12 mesi – di avviare i corsi in base ai contenuti dei precedenti accordi citati (che vengono abrogati). Un richiamo specifico è dedicato ai datori di lavoro – inclusi i datori di lavoro dell’impresa affidataria – che dovranno concludere i corsi previsti (corso base di 16 ore più il corso “cantieri” di 6 ore) «entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo». L’Accordo specifica che vengono riconosciuti validi «i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo». L’accordo precisa anche quali percorsi formativi vengono riconosciuti alle varie figure d’impresa tra quelli che fanno riferimento agli accordi pregressi abrogati.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore