Il Tribunale di Messina (sentenza 1253/2025 del 7 maggio) ha giudicato che la comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale la contestazione disciplinare, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui esso è recapitato al suo indirizzo, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, con la conseguenza che il termine di cinque giorni previsto dall’articolo 7, quarto comma, della legge 300/1970 decorre dalla data di recapito della contestazione disciplinare e non da quella di effettivo ritiro da parte del lavoratore.
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un dipendente che, essendosi reso responsabile di aggressione nei confronti di un superiore gerarchico, è stato oggetto di procedimento disciplinare, concluso con l’intimazione del licenziamento per giusta causa. Il lavoratore ha impugnato in giudizio il licenziamento, muovendo contestazioni inerenti alla legittimità sia sul piano formale che sostanziale.
In particolare, si è doluto della circostanza che la contestazione disciplinare fosse stata inviata al suo domicilio in data 13 gennaio 2024 e il licenziamento seguito il 23 gennaio, senza che, nelle more, egli abbia avuto modo di difendersi, avendo ritirato la raccomandata contenente la contestazione soltanto il 22 gennaio, non potendo concretamente avvalersi del termine minimo di 5 giorni previsto dall’articolo 7, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori.
Il Tribunale ha respinto la censura mossa dal lavoratore richiamando l’orientamento di legittimità, secondo cui «la comunicazione di un atto negoziale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che, ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario (Cassazione 23859/2018, che cita a supporto 27526/2013 e 6527/2003; si veda anche 29237/2017; 6256/2016; 2847/1997; 8399/1996; 4909/1981).
Inoltre, Cassazione 23396/2017 ha ribadito il principio della coincidenza dell’operatività della presunzione di conoscenza con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza). La circostanza poi che tale orientamento si riferisca al licenziamento è stata – condivisibilmente – valutata del tutto irrilevante dal giudice di primo grado, dal momento che «il suddetto principio, per evidente analogia, può essere pacificamente esteso alla contestazione disciplinare per cui è causa che rientra a pieno titolo tra gli atti recettizi di cui all’articolo 1335 del Codice civile che si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario».
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Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore