La sentenza del Tribunale di Modena, 25 settembre 2025, n.885 è relativa a un caso di licenziamento per giusta causa di un lavoratore trasfertista che, durante una missione di lavoro in Turchia, aveva ricevuto dal cliente estero una somma di denaro giornaliera (“pocket money”) senza comunicarlo alla propria azienda.
Nel dettaglio, il dipendente era stato inviato all’estero da un’azienda metalmeccanica ed era già completamente coperto economicamente dal datore di lavoro, attraverso carta di credito aziendale, indennità di trasferta e normale retribuzione. Nonostante ciò, il cliente turco gli aveva riconosciuto circa 35 euro al giorno, per un totale di oltre 1.100 euro. Al rientro in Italia, interrogato dalla direzione aziendale, il lavoratore aveva inizialmente negato di aver ricevuto tali somme. Questo comportamento ha portato all’avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento.
Il lavoratore si è difeso sostenendo che il denaro ricevuto fosse una semplice liberalità o una forma di premio spontaneo da parte del cliente, pratica che, a suo dire, sarebbe stata frequente anche nei confronti di altri dipendenti in trasferta. Ha inoltre evidenziato come non esistesse alcun divieto aziendale espresso relativo all’accettazione di tali somme e che i pagamenti fossero avvenuti in modo del tutto trasparente, con regolare firma per ricevuta. Ha anche dichiarato di essere disponibile a restituire le somme qualora fosse emerso che non gli spettassero.
L’azienda, invece, ha sostenuto che il dipendente, essendo già totalmente spesato, non avrebbe dovuto trattenere ulteriori importi ricevuti dal cliente. Secondo il datore di lavoro, le somme avrebbero dovuto essere immediatamente comunicate e consegnate all’azienda. Inoltre, la reticenza iniziale del lavoratore avrebbe compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Il Tribunale di Modena ha condiviso la posizione aziendale, ritenendo che il comportamento del dipendente fosse disciplinarmente rilevante e idoneo a ledere il vincolo fiduciario. In particolare, il giudice ha evidenziato che il lavoratore, soprattutto dopo il colloquio con la direzione, avrebbe dovuto informare spontaneamente l’azienda della percezione del “pocket money” e restituire le somme ricevute. La condotta è stata addirittura considerata assimilabile a quella del furto in azienda, ipotesi che il contratto collettivo punisce con il licenziamento per giusta causa.
Si esprimono forti dubbi sulla correttezza della decisione. Il caso appare più vicino a quello delle mance o dei piccoli regali ricevuti durante l’attività lavorativa che non a una vera appropriazione indebita. Viene sottolineato che non è stato dimostrato alcun concreto danno per l’azienda né un reale conflitto di interessi. Inoltre, manca un’esplicita previsione nel codice disciplinare aziendale che vieti ai dipendenti di accettare premi o liberalità da parte dei clienti.
Altre sentenze di Cassazione sul tema: In un caso è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un funzionario bancario che aveva ricevuto regali di elevato valore da clienti, poiché ciò poteva compromettere l’imparzialità e gli interessi della banca; in altri casi, invece, relativi a doni natalizi di modesto valore, la Cassazione ha escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore