Bonus donne in aree Zes con perimetro allargato

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Il Decreto 1° maggio (Dl 62/2026) convertito in legge 112/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 147 del 27 giugno 2026 ha subito delle modifiche rispetto al testo originario per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione, in particolare con l’inserimento del comma 4-bis nell’articolo 7, che ha introdotto il concetto di salario giusto da cui si fa dipendere la fruizione degli esoneri contributivi previsti dalla norma. La disposizione originaria, in effetti, era carente, perché, se da una parte affermava che il salario giusto è il Tec (trattamento economico complessivo), dall’altra non ne forniva un dettaglio.

Il comma 4-bis pone rimedio stabilendo che il Tec è formato da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, stabilite dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto anche di altri parametri (settore e categoria produttivi, attività prevalente e dimensione dell’azienda). Sono incluse nel Tec le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, il welfare contrattuale nonché le indennità che hanno valore economico. Il legislatore ha escluso espressamente «le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori».

La definizione di Tec è importante per quei datori di lavoro che, pur non applicando un Ccnl che rientra in quelli sopra descritti, vogliono comunque adeguarsi dal punto di vista del trattamento economico, al fine di fruire degli esoneri contributivi previsti dal decreto legge. Tra questi c’è quello relativo alle assunzioni donne, fruibile in via ordinaria fino a un massimo di 650 euro al mese, cifra che in base al comma 2 dell’articolo 1 del Dl 62/2026 sale a 800 euro nel caso in cui la donna assunta sia residente «nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea».

Il legislatore vincola quindi tale importo mensile maggiorato alle donne residenti nella Zes, così come definita dall’articolo 9 del decreto legge 124/2023 e modificata dall’articolo 1, comma 1 della legge 171/2025, ovvero a tutti i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Marche, come confermato dall’Inps nella circolare 57/2026, paragrafo 3.

Tuttavia, la specifica inserita dal legislatore nel testo della norma, relativa al fatto che tali Regioni sono quelle ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, richiama i contenuti della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione Ue del 2 dicembre 2021 – SA.100380 e successive modifiche.

Tale Carta definisce interamente ammissibili ai finanziamenti in ambito dei fondi strutturali Ue le Regioni meno sviluppate, cioè con un Pil pro capite inferiore del 75% della media Europea, ovvero Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre delle Regioni in transizione sono ammesse solo quelle aree con un Pil pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media Europea. Quindi, in base alle disposizioni Ue, per le Regioni in transizione (Abruzzo, Marche e Molise), occorre quindi identificare quali siano le aree realmente ammesse, e solo qualora la residenza della lavoratrice ricadesse all’interno di esse, il datore di lavoro avrebbe diritto all’importo maggiorato.

Il riferimento alla Carta degli aiuti di Stato a finalità Regionale, è richiamato, peraltro, anche nel dossier di Camera e Senato relativo al Dl 62/2026. L’interpretazione estensiva dell’Inps è senza dubbio a favore dei datori di lavoro, ma discostandosi sia dal dettato normativo nazionale, sia dalle regole comunitarie, potrebbe esporre le imprese a futuri recuperi da parte della Ue.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore