Il fatto e il giudizio di merito
Un lavoratore aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Messina l’Azienda speciale costituita da un Comune per l’internalizzazione dei servizi sociali, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’assunzione alle dipendenze della stessa, in applicazione della clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL Cooperative sociali, oltre al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute sino all’effettiva assunzione.
Il ricorrente aveva lavorato dal 12 aprile 2016 al 19 aprile 2019 alle dipendenze di una cooperativa affidataria di servizi sociali in appalto per il Comune, con contratto a tempo indeterminato part-time, qualifica di autista e inquadramento nella categoria B1 del contratto collettivo di settore.
Nel novembre 2018 il Comune aveva deliberato l’internalizzazione dei servizi precedentemente affidati alle cooperative sociali, mediante la costituzione di un’Azienda speciale destinata ad assumere gli operatori già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno sei mesi di anzianità di servizio, valorizzando i requisiti previsti dall’art. 37 del CCNL.
In occasione del cambio di gestione, tuttavia, la cooperativa aveva trasmesso gli elenchi del personale disponibile al passaggio, dai quali il lavoratore era rimasto escluso in quanto indicato come soggetto assunto per esigenze sostitutive. Egli era stato pertanto inserito nella cosiddetta “long list“, riservata ai lavoratori impiegati per sostituire il personale delle cooperative affidatarie e destinati non al transito immediato, ma a successivi percorsi di stabilizzazione.
Rimasto alle dipendenze della precedente cooperativa e venuto meno il cantiere presso il quale operava, il lavoratore era stato trasferito presso altra sede, con conseguente aggravio delle spese di trasferta, sino a rassegnare le dimissioni per giusta causa.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto del lavoratore a essere assunto dall’Azienda speciale con contratto a tempo pieno e indeterminato e con conservazione della qualifica, delle mansioni e dell’anzianità maturata, nonché con le garanzie previste dall’art. 2112 c.c. L’Azienda era stata inoltre condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° marzo 2019 sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, detratto l’aliunde perceptum relativo al periodo nel quale il dipendente aveva continuato a lavorare.
La Corte d’appello di Messina, adita dall’Azienda speciale, aveva invece riformato integralmente la decisione e rigettato la domanda del lavoratore.
Secondo la Corte territoriale, i capitolati d’appalto richiamati dalle delibere comunali con le quali era stata disposta l’internalizzazione, all’esito anche del confronto con le organizzazioni sindacali, avevano individuato in 510 unità il personale interessato dal passaggio diretto, corrispondente ai lavoratori stabilmente assegnati ai servizi. Il ridotto monte ore contrattuale del ricorrente, pari a 27 ore settimanali, era stato inoltre ritenuto indicativo della natura sostitutiva e non stabile della sua prestazione. Il lavoratore, infine, non aveva allegato elementi dai quali desumere l’avvenuto passaggio di altri dipendenti privi dei necessari requisiti, né aveva dimostrato di vantare un diritto prevalente rispetto agli altri lavoratori.
Il giudizio di Cassazione
Il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi, al quale aveva resistito l’Azienda speciale.
Con il primo motivo aveva denunciato la violazione dell’art. 37 del CCNL, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di applicare la disposizione contrattuale, la quale avrebbe imposto il passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze del soggetto subentrante con conservazione delle condizioni di lavoro precedentemente godute.
Con il secondo motivo aveva censurato l’interpretazione dello stesso art. 37, contestando che la clausola potesse subire deroghe nei confronti dei lavoratori addetti alle sostituzioni e che il passaggio diretto fosse subordinato alla permanenza di attività e organizzazione identiche a quelle precedenti. Il ricorrente contestava inoltre l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto provare la sussistenza di un proprio diritto prevalente all’assunzione, sostenendo invece che il passaggio dovesse riguardare tutti i lavoratori impiegati nei servizi sociali, senza limiti quantitativi. Censurava, infine, la rilevanza attribuita al tavolo tecnico sindacale che aveva condiviso il piano predisposto dal Comune.
La Cassazione (Cass., sez. lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24904) ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, in quanto entrambi riguardavano la portata applicativa dell’art. 37 del CCNL e la verifica del rispetto della clausola sociale nel caso concreto, ritenendoli infondati.
La Corte ha rilevato che, nell’ambito del processo di internalizzazione, il Comune aveva individuato, attraverso le proprie deliberazioni e all’esito di un percorso al quale avevano partecipato anche le organizzazioni sindacali, i criteri per il transito del personale precedentemente impiegato dalle cooperative. Oltre alla titolarità di un contratto a tempo indeterminato e a un’anzianità di almeno sei mesi, il passaggio immediato era stato riservato ai lavoratori stabilmente impiegati nei servizi destinati a proseguire nel nuovo assetto organizzativo.
Le delibere avevano individuato le unità necessarie, corrispondenti al personale stabilmente addetto ai servizi risultanti dai capitolati d’appalto, mentre i lavoratori utilizzati per esigenze sostitutive erano stati inseriti nella long list.
Tale criterio, secondo la S.C., non si poneva in contrasto con l’art. 37 del CCNL Cooperative sociali.
Richiamando i propri precedenti n. 15684/2016 e n. 9133/2024, la Corte ha ricordato che la clausola sociale prevista dalla disposizione contrattuale impone, nel caso di subentro di un nuovo soggetto nell’appalto, l’assunzione del personale precedentemente dipendente dall’impresa cessante quando rimangano invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato. La disposizione ha infatti carattere precettivo ed è diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite.
Da tale principio, tuttavia, non deriva un obbligo assoluto e incondizionato di assumere tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente.
Occorre invece verificare se il nuovo gestore sia chiamato a svolgere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti regolatori del nuovo affidamento; soltanto in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio dei lavoratori stabilmente impiegati nel servizio.
Nel caso esaminato, il numero dei dipendenti destinati al transito non era stato quindi determinato arbitrariamente o per mere esigenze di bilancio, ma sulla base dell’effettivo fabbisogno derivante dai servizi che l’Azienda speciale avrebbe dovuto assicurare dopo l’internalizzazione, corrispondente alle unità precedentemente addette in maniera stabile alle attività appaltate.
La Corte d’appello aveva inoltre accertato in fatto che il ricorrente non rientrasse fra i lavoratori stabilmente adibiti al servizio destinato a proseguire, ma fosse impiegato per coprire esigenze sostitutive. Si trattava di un accertamento di merito adeguatamente motivato e, pertanto, non riesaminabile nel giudizio di legittimità.
Né assumeva rilievo decisivo il fatto che, nell’ambito di una conciliazione stragiudiziale del 3 dicembre 2019, la cooperativa originaria avesse riconosciuto che il rapporto del ricorrente dovesse essere qualificato come contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il periodo compreso tra il 12 aprile 2016 e il 19 aprile 2019.
La Cassazione ha osservato, da un lato, che la conciliazione aveva natura transattiva ed era efficace esclusivamente tra le parti che l’avevano sottoscritta, senza poter essere opposta all’Azienda speciale rimasta estranea all’accordo; dall’altro, che la prospettazione del lavoratore tendeva comunque a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito, preclusa in sede di legittimità.
I primi due motivi venivano pertanto respinti.
Con il terzo motivo il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse ricondotto la sua mancata internalizzazione all’assenza di fondi stanziati dall’Azienda senza fornire una motivazione adeguata e senza considerare le garanzie previste dall’art. 37 del CCNL.
Con il quarto motivo aveva invece censurato la motivazione come illogica, contraddittoria e insufficiente rispetto alla circostanza, ritenuta decisiva, che il rapporto con la precedente cooperativa fosse a tempo indeterminato e che tale elemento avrebbe dimostrato il suo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale.
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati.
La Cassazione ha ricordato che il controllo sulla motivazione è ormai limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 e successivamente ribaditi dalle pronunce n. 23940/2017 e n. 16595/2019.
La sentenza impugnata superava tale soglia, avendo illustrato il percorso logico seguito per escludere il diritto del lavoratore al transito diretto, attraverso l’esame delle deliberazioni amministrative, delle ragioni poste alla base dell’individuazione del numero dei dipendenti da assumere, degli esiti del tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali e della concreta posizione contrattuale del ricorrente.
Con il quinto motivo il lavoratore aveva infine denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un’erronea valutazione delle risultanze processuali.
La censura è stata dichiarata inammissibile, poiché non denunciava l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti né una violazione del principio di disponibilità della prova, ma tendeva esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso. In considerazione della novità della questione relativa all’applicazione della clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL Cooperative sociali nel particolare contesto dell’internalizzazione del servizio mediante la costituzione di un’Azienda speciale, nonché dell’esistenza di precedenti che avevano valorizzato in termini generali la funzione di tutela occupazionale della clausola, ha disposto, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore