Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non può essere considerata un passpartout che giustifichi l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo a priori le competenze legislative regionali, la Corte ha tuttavia ritenuto che, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. E se è vero che la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, è vero altresì che spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.
La Corte ha quindi ritenuto che il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata – delineato dall’articolo 11 del codice dei contratti pubblici – pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresenti, sotto
il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.
Il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana, in quanto idoneo a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, si discosta dall’indicato punto di equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, ponendosi così in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Fonte Dottrina per il Lavoro