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Contratto di Trasporto e Appalto di servizi di Trasporto

Secondo quanto pronunciato dal Tribunale di Modena, è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Ad un tal rapporto è conseguentemente applicabile la responsabilità solidale di cui all’art. 29 d. lgs. n. 276/2003.

Il termine biennale dalla cessazione dell’appalto previsto dall’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 è termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale relativa ai i crediti per i quali è ammessa tale possibilità.
Il predetto termine può dirsi rispettato dal semplice deposito in cancelleria del relativo ricorso giudiziario, risultando irrilevante il successivo momento della notifica.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore