Costo del lavoro negli appalti pubblici: i nuovi principi nella prassi operativa

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Il Codice dei contratti pubblici ha introdotto diverse importanti innovazioni nella gestione del lavoro negli appalti pubblici, dalla scelta e verifica dei CCNL applicati, all’obbligatorietà delle clausole sociali; norme che stanno ricevendo le prime applicazioni da parte di Autorità e giurisprudenza.

Il Codice dei contratti pubblici, adottato con D.Lgs. 36/2023, efficace a far data dal 1° luglio 2023, disciplina numerose questioni che attengono alla materia del lavoro, di particolare interesse per operatori economici, stazioni appaltanti ed enti concedenti. Ulteriori disposizioni integrative e correttive sono state introdotte con il D.Lgs. 209/2024.

Tutele economiche e normative

Tra le misure previste dal nuovo Codice, l’aspetto più innovativo per gli operatori e le stazioni appaltanti è rappresentato dalle nuove regole previste dall’articolo 11.

Una disciplina di grande impatto, che è stata introdotta dal legislatore per bilanciare il principio di libertà sindacalee, quindi, svincolare l’operatore economico dall’applicazione di un determinato contratto collettivo; ma assicurando, al contempo, che rimanga saldo il vincolo alla tutela del lavoro mediante il riconoscimento di adeguati trattamenti economici e normativi.

I risvolti applicativi di tale disciplina sono riassumibili nelle seguenti fasi:

  1. individuazione da parte della stazione appaltante del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare, secondo il dettato del comma 1 dell’art. 11, che deve essere indicato nei bandi di gara;
  2. scelta dell’operatore economico di applicare il contratto collettivo indicato nei bandi di gara oppure, ove applicasse un altro accordo ed intendesse applicarlo anche in caso di aggiudicazione, l’onere di verificare l’equivalenza dei trattamenti economici e normativi ed in caso affermativo di prudere la relativa dichiarazione;
  3. verifica della stazione appaltante, in sede di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110, dell’effettiva equivalenza dei trattamenti economici e normativi del differente contratto collettivo dichiarato dall’operatore economico.

Centralità della giurisprudenza amministrativa

Su tali aspetti, una funzione di primo piano la svolgono l’ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ma, inevitabilmente, è la giurisprudenza amministrativa ad orientare le scelte dei diversi soggetti coinvolti.

Basti ricordare la sentenza del Consiglio di Stato n. 9484/2025, pubblicata il 2 dicembre 2025, che in subiecta materia ha interpretato la disposizione in maniera diametralmente opposta agli indirizzi forniti dall’Autorità anticorruzione.

Accanto a tale aspetto, a tutela del lavoro rimangono in ogni caso valide le regole sulla congruità del costo del lavoro di cui alle tabelle ministeriali previste dall’art. 41 c. 13 D.Lgs. 36/2023.

Clausole sociali

Altro elemento di novità da tenere in considerazione l’obbligatorietà di clausole sociali (art. 57 D.Lgs. 36/2023) da inserire nei bandi di gara, finalizzate a garantire stabilità occupazionale al personale occupato in sede di cambio appalto.

Il campo di applicazione di tale obbligo, contemperato dal rispetto dei principi euro-unitari di concorrenza, libertà di iniziativa economica e massima partecipazione alle gare, è stato ampliato atteso che non è più limitato agli appalti ad alta intensità di manodopera.

Oltre alla stabilità occupazionale, altro elemento di novità sono le previsioni introdotte al fine di favorire le pari opportunità generazionali, di genere, nonché di inclusione di persone con disabilità o svantaggiate.

Fonte Quotidiano Più