Ambiente lavorativo nocivo e rifiuto della prestazione

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L’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026 della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto
del lavoro: il rapporto tra obbligo di sicurezza del datore di lavoro e diritto del lavoratore di rifiutare la
prestazione lavorativa in condizioni nocive o pericolose.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza l’art. 2087 c.c., “obbligo del datore
di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica,
per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti” norma cardine della tutela
dell’integrità psicofisica del lavoratore.

La vicenda riguarda una lavoratrice licenziata per assenza dal lavoro, che aveva rifiutato di prestare
attività in un ambiente ritenuto insalubre e inadeguato. In particolare, erano state segnalate:
– temperature molto basse nei locali;
– servizi igienici privi di adeguata riservatezza;
– condizioni complessivamente lesive della salute e della dignità personale.

Il datore di lavoro aveva qualificato tale condotta come assenza ingiustificata, procedendo al
licenziamento.
I giudici di merito avevano però ritenuto legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa, configurandolo
come eccezione di inadempimento nei confronti del datore, infatti, la giurisprudenza definisce come
limite dell’organizzazione aziendale di fronte alle esigenze fisiologiche, sancendo che la mancata
predisposizione di misure idonee a garantire l’accesso ai servizi igienici, integra una diretta violazione
dell’art. 2087 c.c, configurando il licenziamento come ritorsione sanzionatoria, inteso come il risultato
di una condotta oggettiva ricostruibile attraverso una rigorosa analisi logico-presuntiva.
Già in precedenza il Tribunale e la Corte d’Appello di Catanzaro avevano annullato un precedente
licenziamento della stessa lavoratrice, riconducendo il licenziamento in questione al motivo illecito
determinante sancito dall’art. 1345 c.c. quale natura assoluta della nullità e di conseguenza sul piano
sanzionatorio tale qualificazione rende la tutela reintegratoria applicabile indipendentemente dai
requisiti dimensionali dell’impresa, valorizzando lo stretto nesso temporale tra il rifiuto della
prestazione in condizioni nocive e il recesso ai sensi dell’art. 2087 c.c, la natura ritorsiva, pur dovendo
essere provata dal lavoratore come motivo unico e determinante del recesso, deve essere dedotta da
indici presuntivi “gravi, precisi e concordanti”, sintomatici di una preordinata strategia datoriale.
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la possibilità per il lavoratore di rifiutare la
prestazione lavorativa in presenza di condizioni di lavoro nocive o pericolose.
 
La Corte riconduce tale facoltà allo schema dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), secondo
cui una parte del rapporto sinallagmatico può rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie
correttamente alle proprie obbligazioni.
Quando quest’ultimo non garantisce condizioni di lavoro sicure, il lavoratore può sospendere la
prestazione senza incorrere in responsabilità disciplinare, purché il rifiuto:
– sia proporzionato;
– sia giustificato da un rischio concreto o potenziale;
– sia esercitato secondo buona fede.
La Cassazione conferma dunque che il rifiuto della prestazione, in tali casi, non costituisce assenza
ingiustificata, né può fondare un licenziamento disciplinare.

Fonte Centro Studi ANCL UP Napoli “Vincenzo Balzano”