Dl Lavoro, nuovi limiti di durata della somministrazione a termine

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L’articolo 16-quinquies della legge 112 del 25 giugno 2026, di conversione del c.d. “Decreto Salario Giusto”, modifica la disciplina della somministrazione a termine individuandone, una volta per tutte, i limiti di durata.

L’intervento chiarificatore del Legislatore pone fine ad una serie di oscillazioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema risolvendo in radice, per legge, il tema della “ragionevole temporaneità”, attraverso la definizione di una duplice durata massima alla somministrazione a termine in azienda: 24 mesi nel caso in cui l’Agenzia impieghi il lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato; 36 mesi, se a tempo indeterminato. Si dispone inoltre la cumulabilità dei due “contatori” e l’azzeramento dei periodi di lavoro a tempo indeterminato pregressi. Questo il cuore della riforma.

 

Il limite dei 24 mesi: somministrazione a termine di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato

La prima parte della novella interviene sul secondo comma dell’articolo 19 del Dlgs 81/2015, relativo alla successione tra le medesime parti – lavoratore/azienda (utilizzatrice) – di contratti di lavoro a tempo determinato, considerando anche i periodi di somministrazione a termine. La norma prevede, come noto, che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (di tutti i livelli), e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. In tale computo di durata massima sono ricompresi, alle medesime condizioni, anche i periodi di somministrazione a termine. Si chiarisce ora una volta per tutte, ed è questa la novità introdotta, che nel limite dei ventiquattro mesi rientrano sì i periodi di missione in somministrazione a tempo determinato ma (solo) di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato. Il che equivale a dire che non rientrano in tale computo i periodi di missione a termine di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il limite dei 36 mesi: somministrazione a termine con lavoratori assunti a tempo indeterminato

Escludendo dal “contatore” dei 24 mesi i lavoratori in somministrazione assunti con contratto a tempo indeterminato, il Legislatore, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 19 del Dlgs 81/2015, definisce una nuova disciplina ad hoc per tale fattispecie:

“Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore:

  • aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale,
  • per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi,
  • salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale”.

Occorre analizzare partitamente la novella legislativa.

  1. a) “Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore”

Il nuovo “contatore” di 36 mesi si applica in caso di somministrazione a termine – e non, ovviamente, di staff leasing, contratto commerciale a tempo indeterminato e quindi per definizione escluso da ogni limite di durata – e nel rapporto sostanziale tra lavoratore in somministrazione e azienda utilizzatrice (e non nel rapporto tra lavoratore e agenzia, i quali, appunto, sono legati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato). Ciò determina due conseguenze:

1) se il lavoratore cambia agenzia per il lavoro ma viene impiegato presso il medesimo utilizzatore, alle medesime condizioni, il contatore dei 36 mesi, gravando sull’utilizzatore, non si azzera, e vanno considerati anche i periodi precedenti;

2) viceversa, se il lavoratore resta in forza presso la medesima agenzia ma viene inviato in missione presso un diverso utilizzatore, opera un nuovo e pieno limite dei 36 mesi.

  1. b) “aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale”

Si mutua qui un principio già presente nel comma 2 del medesimo articolo 19: il limite dei 36 mesi opera ad invarianza di mansioni di pari livello e categoria legale.

Il che equivale a dire che solo ed esclusivamente in caso di un cambiamento reale ed effettivo di mansione possono operare tra le medesime parti diversi “contatori” ognuno di 36 mesi.

Sul punto occorre porre la massima attenzione in quanto una interpretazione non perfettamente conforme a diritto (ed alla realtà) di tale disposizione potrebbe portare ad un (legittimo) fiorire della giurisprudenza.

  1. c) “per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi”

In primo luogo, viene introdotto come detto un nuovo limite di durata legittima, “non superiore a 36 mesi”, alla somministrazione a termine di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Tale durata è anzitutto “complessiva e anche non continuativa”: ciò significa che, presso il medesimo utilizzatore, il contatore dei 36 mesi è relativo a periodi di effettiva missione e non ad un arco temporale “di calendario”. Conseguentemente tale limite opera non solo in caso di missione “continuativa” (rectius, non interrotta), ma anche in caso di più missioni con soluzione di continuità, e quindi frazionate nel tempo, nel limite complessivo di 36 mesi di lavoro presso il medesimo utilizzatore.

La durata massima inoltre è “ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2: i due contatori quindi (24 mesi e 36 mesi) non si sovrappongono ma si cumulano. In altre parole, il medesimo lavoratore potrà essere impiegato in somministrazione a termine presso il medesimo utilizzatore: per massimo 24 mesi con contratto a termine e poi, se assunto/ trasformato a tempo indeterminato dall’agenzia, per massimo ulteriori 36 mesi. E ciò anche in caso di medesima mansione, non rilevando qui la tipologia di lavoro svolta ma il contratto di lavoro del lavoratore in somministrazione.

  1. d) “salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale”.

La durata massima di 36 mesi può (o meglio, potrà) essere modificata dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore. Evidentemente si fa riferimento ad eventuali disposizioni pattizie future, essendo tale limite una novità assoluta del nostro Ordinamento e, conseguentemente, non essendosi ancora esercitate le parti sociali sul tema.

 

L’efficacia nel tempo della nuova disciplina

Il Legislatore specifica in maniera puntuale l’efficacia nel tempo della nuova disciplina. In particolare, il comma 2 dell’articolo 16-quinquies della legge 112/2026 sancisce che il limite dei 36 mesi decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge, e che non rilevano ai fini della durata massima di 36 mesi tutti gli eventuali periodi di missione, precedenti l’entrata in vigore della riforma, di lavoratori già assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per tale via si “azzerano” quindi i periodi di lavoro pregressi, rendendo effettiva la durata massima dei 36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge.

Infine, mutuandosi una disposizione già presente nel nostro ordinamento, il successivo comma 3 stabilisce che “È nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione”.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore