Nel corso di una procedura di gara, il differimento dei termini è giustificato soltanto se la misura è funzionale all’interesse pubblico e rispettosa della par condicio, per cui è illegittima la proroga disposta dall’ente per la presentazione delle domande nel caso in cui la stessa, per la sua durata e per il momento in cui viene stabilita, risulti di fatto utile al solo concorrente che ne ha fatto richiesta. È quanto affermato dal Tar Calabria, Sezione I, con la sentenza n. 1538/2026.
Il fatto
Nel 2025 un Comune aveva indetto una procedura per la coprogettazione e cogestione di un servizio di accompagnamento abitativo e di accesso alla casa destinato ai cittadini meno abbienti, mettendo a disposizione un finanziamento complessivo di 150 mila euro.
L’avviso pubblico del 25 novembre 2025 stabiliva il termine 9 dicembre, alle ore 10, per la presentazione delle domande, ma il 4 dicembre uno degli aspiranti alla gara aveva chiesto all’ente di posticipare il termine sino alle ore 24 dello stesso 9 dicembre, motivando l’istanza con il fatto che la festività dell’8 dicembre, a ridosso della scadenza, riduceva il tempo disponibile per predisporre le offerte.
Il Comune aveva accolto l’istanza concedendo la proroga della scadenza, ma all’esito della procedura una società concorrente si è rivolta al Tar chiedendo l’annullamento della gara proprio in ragione di tale proroga ritenuta “immotivata, oltre che irragionevole”, per aver violato la par condicio fra i partecipanti alla gara e aver favorito unicamente la società richiedente, poi risultata aggiudicataria.
La par condicio
Il Tar adito, pur riconoscendo in astratto il potere della stazione appaltante di prorogare i termini, ha accolto il ricorso proposto richiamando l’orientamento secondo cui la proroga è legittima solamente quando rispetta la par condicio dei concorrenti ed è volta ad ampliare la partecipazione alla gara.
Nel caso in esame, la proroga era stata concessa dal Comune il 4 dicembre, a ridosso della scadenza del 9 dicembre, ed estendeva il termine soltanto dalle ore 10 alle ore 24 dello stesso giorno, di modo che una misura così costruita, ad avviso dei giudici, «non poteva ragionevolmente giovare ad altri, diversi dalla controinteressata».
Secondo il collegio, la motivazione a supporto della determina di proroga risultava ulteriormente indebolita dalla circostanza che l’avviso pubblico del 25 novembre 2025 era stato preceduto, fin dal 13 ottobre, da un avviso di preinformazione, tale da assicurare agli interessati un tempo già ampiamente sufficiente per predisporre la domanda.
Tenuto conto di ciò, il Tar non ha ravvisato una reale esigenza generale da soddisfare mediante una proroga dell’ultima ora, con l’effetto che, come si legge nella sentenza, la decisione comunale è da ritenersi viziata da eccesso di potere in quanto «la proroga non ha soddisfatto l’interesse pubblico» alla più agevole presentazione delle domande, ma il solo interesse della controinteressata.
La pronuncia reca un insegnamento che va oltre il caso concreto, là dove i giudici osservano che una proroga apparentemente corretta può risultare sostanzialmente discriminatoria quando la tempistica, la durata e circostanze del caso mostrino che essa non risponde a una valenza di interesse generale, ma risulta funzionale, di fatto, alle sole esigenze di un singolo operatore.