Le sei sentenze della Cassazione che hanno escluso il pagamento dei contributi Inps commercianti o artigiani sugli utili accantonati a riserva da parte di Srl senza trasparenza, per le quali il socio lavoratore era iscritto alle suddette gestioni previdenziali, potranno aprire la strada ai rimborsi dei contributi Inps versati sulle eccedenze contributive rispetto ai minimali annuali, previa presentazione di dichiarazioni integrative Redditi PF, tornando indietro fino al modello 2021 per il 2020 (campi 31 e 32 del quadro RR, «Eccedenza di versamento a saldo» e «Credito di cui si richiede il rimborso»), e potranno comportare il mancato rinnovo delle opzioni per il regime di trasparenza fiscale.
Le sentenze sono le numero 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026 e le 25377, 25378 e 25383 del 16 settembre 2026. I relativi principi sono applicabili anche oggi, anche se per tutte le delibere di distribuzione di riserve di utili maturati fino al 2017, effettuate dal 2023 in poi, ovvero per tutti gli utili prodotti dal 2018 in poi, si applica la ritenuta del 26% a titolo d’imposta per tutti i soci, qualificati o meno.
Secondo queste sentenze, il socio che partecipa «con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale» di una Srl ed è, per questo motivo, «tenuto a iscriversi alla gestione commercianti» o artigiani «deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini Irpef». Al di fuori dei casi di opzione della Srl per l’imputazione del reddito per trasparenza, quindi, sono esclusi «dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini Irpef».
Le norme che disciplinano l’obbligazione contributiva, infatti, hanno instaurato «un nesso inscindibile tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica e dichiarati ai fini Irpef», e hanno attuato una «progressiva convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria» (articolo 1, comma 1, della legge 233/1990 e articolo 3-bis, comma 1, del Dl 384/1992).
Secondo la Cassazione la «condizione imprescindibile» per determinare la base imponibile previdenziale è che «il reddito sia dichiarato ai fini Irpef». Inoltre, per le sei sentenze, le norme hanno attuato una «progressiva convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria». Conseguentemente, se una Srl non in trasparenza fiscale, per la quale il socio è iscritto all’Inps commercianti o artigiani, delibera l’accantonamento di tutto l’utile civilistico dell’anno, la quota di utile accantonato riferita al socio è esclusa dalla base imponibile contributiva nell’anno dell’accantonamento. Quindi, devono essere indicati nel quadro RR del modello Redditi PF, come contributi dovuti, solo i minimali Inps e non le eccedenze degli stessi.
Le sentenze non dicono, però, quando questo utile verrà assoggettato a contribuzione e se dovrà essere considerato il valore civilistico delle riserve di utile che verrà distribuito o il corrispondente reddito d’impresa (difficile da calcolarsi).
Basandosi sul principio, sancito dalle sentenze, della «convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria», si ritiene che oggi la suddetta «condizione imprescindibile» per determinare la base imponibile previdenziale sia che il reddito sia assoggettato alla ritenuta del 26% a titolo d’imposta. Pertanto, dovrebbe valere il principio di cassa (data di pagamento del dividendo al socio) e dovrebbe essere preso in considerazione l’importo assoggettato alla suddetta ritenuta.
Si auspica una presa di posizione da parte dell’Inps, prima dell’invio di Redditi PF per il 2025 (2 novembre 2026), come accaduto con la circolare 84/2021, nella quale l’istituto si è adeguato a varie sentenze della Cassazione, affermando che «gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali» non in trasparenza fiscale, senza prestazione di attività lavorativa, non si debbano sommare con quelli dell’attività per la quale si risulta iscritti.