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Gare, possibile correggere sia l’offerta tecnica che quella economica prima di ciascuna apertura

Il soccorso correttivo delle offerte (comma 4 art. 101 del codice) consente la correzione, in relazione a ciascun tipo di offerta (tecnica o economica), fino al momento precedente la loro apertura. In questo senso il Tar Puglia, sez. I, n. 641/2025.

La vicenda

Il ricorrente contesta l’avvenuta aggiudicazione – chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto -, in quanto l’operatore interessato veniva ammesso alla innovativa forma di soccorso istruttorio correttivo delle offerte in violazione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 101.

 In via prioritaria, il Collegio ritiene opportuno chiarire, quanto all’aspetto della tempestività della correzione dell’offerta economica, che, diversamente da quanto affermato, l’attivato soccorso correttivo non è stato tardivo. L’art. 101, comma 4, del codice dispone che «fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato».

Secondo il ricorrente, l’operatore poi aggiudicatario veniva ammesso a correggere l’offerta economica dopo l’apertura dell’offerta tecnica e quindi in modo tardivo rispetto ai tempi fissati dalla disposizione predetta e, più nel dettaglio, legittimando una inammissibile modifica della componente del costo della manodopera.

La sentenza


Il giudice, quindi (e si tratta di uno dei primi pronunciamenti in materia) viene chiamato a fornire la chiara interpretazione del dettato normativo sopra riportato. La tesi demolitoria, almeno in relazione ai tempi in cui può intervenire il soccorso istruttorio correttivo delle offerte, non coglie nel segno.

L’inciso della disposizione «fino al giorno fissato per la loro apertura», in realtà non deve essere inteso con esclusivo riferimento all’offerta economica ma anche con riferimento all’offerta che prima del dato economico è oggetto di considerazione, ovvero l’offerta tecnica. La norma, spiega il giudice, ammette la possibilità di rettificare eventuali errori materiali dell’offerta tecnica ma anche di quella economica «fino al giorno fissato per la loro apertura».

Alla luce del chiaro tenore testuale, «la facoltà accordata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, per essere pienamente garantita, deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la rettifica per ciascun tipo di offerta (tecnica o economica e, soprattutto «loro apertura») fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta». La commissione di gara si è comportata correttamente visto che ha prima proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica, poi le offerte (originarie) economiche e solo dopo «quella rettificata» con pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte.

La modifica del costo della manodopera

Se la tempistica di correzione, quindi, può dirsi coerente con l’impianto normativo diverso è il ragionamento sul contenuto dell’intervento correttivo. La previsione dell’art. 101 consente la correzione solo di errori materiali (che appunto non determinano una violazione della par condicio tra operatori) ma la rettifica (nel caso di specie) del costo della manodopera «non può configurarsi alla stregua di un errore materiale direttamente e univocamente riconoscibile dal testo dell’offerta economica». La sottolineatura, spiega il giudice, emerge dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive». Indagini che devono ritenersi non necessarie visto che l’errore materiale si deve concretare in una mera «discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto» (cfr. CdS, V, 9 dicembre 2020, n. 7752).

Nelle gare pubbliche, prosegue la sentenza, «l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi (cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796), e deve consistere in un «‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà» o «lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà» (Cons. Stato, III, 9 dicembre 2020, n. 7758)».

Inoltre, per poter considerare l’intervento dell’operatore come mera rettifica è necessaria che a questa «si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487)» . Deve trattarsi, conclude il giudice, di un semplice refuso materiale facilmente riconoscibile dalla stazione appaltante (da una piana lettura dei documenti dell’offerta) in modo che la sua correzione non consista altro che nella mera «riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento».

Nel caso dell’errore commesso, i vari approdi giurisprudenziali risultavano inapplicabili visto che il dato indicato relativo alla manodopera era praticamente «irreale» (tra l’altro espresso sia in «cifre che in lettere») rispetto alle prescrizioni facilmente desumibili dalla legge di gara.

In questi casi non sono neppure ammissibili ragionamenti fondati sul fatto che gli oneri della manodopera sono ribassabili (come previsto dal comma 14 dell’art. 41) visto che in ipotesi simile, l’operatore è chiamato, non a correggere l’offerta, ma semplicemente a giustificare il ribasso.

Un intervento correttivo, pertanto, che non riguardi un mero errore materiale – anche per effetto di un principio di autoresponsabilità dell’operatore economico -, deve ritenersi inaccettabile determinando l’esclusione.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore