La questione della contribuzione previdenziale del socio che sia anche prestatore di attività lavorativa all’interno di una società a responsabilità limitata sta alimentando un nutrito dibattito interpretativo qualora quest’ultima decida di non distribuire gli utili.
Tant’è che la corte di Cassazione sezione Lavoro, con diverse ordinanze Interlocutorie (n. 5476), l’ultima della quali dello scorso 6 aprile (n. 8570), riconoscendo la rilevanza dell’argomento, ha ritenuto necessario che la fattispecie venga discussa in pubblica udienza chiamando in causa anche la procura Generale per un approfondimento della materia.
Va ricordato che, l’articolo 3-bis del Dl. n. 384/1992, prevede che l’ammontare del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti è «rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento chiaro riguardo alla distinzione tra redditi d’impresa e redditi di capitale, giungendo alla conclusione che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono qualificati come redditi di capitale e, in quanto tali, esclusi dalla base imponibile contributiva. Così come è fermo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione necessaria per l’insorgenza dell’obbligo contributivo scatta quando i soci di Srl partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La problematica, che ha portato all’ordinanza Interlocutoria, verte in sostanza sulla qualificazione di tali utili e, in particolare, se questi possono considerarsi – ancorché non distribuiti – parte della totalità dei redditi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile contributiva del socio che presta l’attività lavorativa all’interno della Srl.
Nell’Ordinanza n. 8570 la corte d’Appello di Palermo, la cui sentenza è stata impugnata dal contribuente, ha ritenuto che su tali somme fosse dovuta la contribuzione previdenziale; al contrario, invece, nell’Ordinanza n. 5476, la corte d’Appello di Genova aveva escluso l’obbligo contributivo.
Su tale aspetto, quindi, si rinvengono due tesi contrapposte.
Da un lato, le argomentazioni del contribuente che ritiene come gli utili di una Srl non entrano nella sfera patrimoniale del socio e non vengono da questi dichiarati ai fini Irpef fin quando non sono distribuiti. Essi diventano reddito imponibile solo al momento della loro effettiva percezione, secondo un principio di cassa.
L’istituto Previdenziale, al contrario, è dell’avviso della piena assoggettabilità a contribuzione di tali utili, anche se non distribuiti, basandosi su considerazioni di carattere sistematico e antielusivo in quanto l’obbligazione contributiva sorge ex lege e non può essere subordinata a una scelta discrezionale dell’obbligato di distribuire o meno gli utili.
La decisione che scaturirà dalla pubblica udienza è destinata a mettere un punto fermo sulla tematica e a far chiarezza se i redditi prodotti dalla società a responsabilità limitata, non ancora nella disponibilità del socio lavoratore, entreranno a far parte o meno della base imponibile ai fini previdenziali.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore