Licenziamento illegittimo se il superamento del comporto è dovuto a malattia contratta lavorando

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La Corte d’Appello di Palermo (sez. lav. prev. ass., sentenza 17 marzo 2026 n. 406) interviene in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto osservando così come, in termini generali, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (articolo 2087 del codice civile) o di specifiche norme.

L’onere probatorio

Con la precisazione che incombe sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l’assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.

Precisa altresì l’adita Corte siciliana che il licenziamento per superamento del periodo comporto è nullo per contrasto con l’articolo 2110, II, del codice civile se il rapporto di lavoro prosegue nonostante il superamento di detto lasso temporale e il datore ingenera nel lavoratore l’affidamento, attraverso atti o comportamenti, di aver rinunziato a far valere il superamento; ne consegue che, maturato tale affidamento, secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, restano irrilevanti ulteriori giorni di malattia, salvo il decorso ex novo di un altro periodo di comporto.

La tempestività del recesso

Segnatamente, l’inerzia del datore di lavoro nell’esercizio del diritto di recesso per superamento del periodo di comporto per malattia, se non può essere valutata con i criteri dell’immediatezza, propri del recesso per giusta causa, deve tuttavia essere riguardata sotto il profilo della tempestività della decisione di recedere, rapportata allo spatium deliberandi adeguato e proporzionato alle procedure di accertamento del caso: tempestività necessaria – anche in relazione al dovere di correttezza e buona fede – per l’esigenza di certezza del rapporto di lavoro stabile, il quale diversamente verserebbe in uno stato di risolubilità ad nutum per un rilevante ed incontrollabile periodo di tempo, in contrasto con l’assetto stabile che l’ordinamento ha inteso conferirgli.

Non solo. Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale deve essere contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole “spatium deliberandi, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali”; pertanto, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il Giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa.

Conclusioni

Resta inteso, infine, che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, II, del codice civile.

Invero, il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all’articolo articolo 2119 del codice civile e agli articoli 1 e 3 della legge n. 604/1966, sicché l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 2110, II, del codice civile importa una ipotesi autonoma di nullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa e non è riconducibile alla mera mancanza di giustificazione.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore