I periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto non coincide con il triennio di osservazione, ma con i diciotto mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (dal 100% al 90%, fino al 50%).
Questo il contenuto del parere ID 37485, diffuso in questi giorni dall’Aran.
Come è noto, tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro c’è l’aspettativa per esigenze personali o di famiglia. L’istituto, presente in tutti i comparti di contrattazione, si prefigge di dare ai lavoratori la possibilità dipendenti di affrontare particolari situazioni personali o familiari che possono verificarsi nella vita, assentandosi dal servizio per un determinato periodo di tempo e conservando il posto di lavoro. Per il personale del comparto delle Funzioni locali, la disciplina dell’aspettativa per motivi personali o familiari è contenuta nell’articolo 39 del contratto del 21 maggio 2018, il quale non ha subito alcuna variazione con i successivi rinnovi contratti dei trienni 2019/2021 e 2022/2024. Il comma 2 del citato articolo 39 prevede espressamente che «l’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto».
Ma qual è la reale portata di tale disposizione?
Per l’Agenzia, il contratto si limita a stabilire che (fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di tre anni di calendario) gli eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia. Il periodo di comporto, infatti, non è il triennio di osservazione, ma corrisponde ai diciotto mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente. La norma, che nasce dall’esigenza di garantire stabilità al posto di lavoro, evita che i giorni trascorsi in aspettativa per motivi personali si accumulino con quelli dovuti ad assenza per malattia. Di conseguenza, si evita il rischio che l’aspettativa consumi le tutele previste dalla normativa sulla salute, scongiurando così il licenziamento per il superamento del limite massimo di assenze.
In sintesi, la disposizione permette al lavoratore di gestire il congedo in base alle proprie esigenze personali, tutelando al contempo la stabilità del posto di lavoro.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore