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Licenziamento, irrilevante la tenuità del danno arrecato al datore

La Cassazione, con sentenza 11985 del 7 maggio 2025, ha respinto il ricorso proposto da un cassiere licenziato per giusta causa per avere commesso ripetute irregolarità nella (mancata) registrazione contabile del corrispettivo delle vendite effettuate e nel (mancato) rilascio dello scontrino e ciò in un contesto in cui l’omessa registrazione di cassa aveva riguardato importi di modesto valore e non era stato provato nei precedenti gradi di giudizio che il lavoratore si fosse poi appropriato delle somme in questione non contabilizzate.

In particolare, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo che aveva ritenuto legittimo e proporzionato il licenziamento per giusta causa intimato al cassiere, evidenziando che le condotte irregolari da questi commesse assumevano una obiettiva valenza lesiva del vincolo fiduciario che deve sussistere nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e ciò indipendentemente dall’entità, molto modesta nel caso esaminato, del danno patrimoniale patito dal datore di lavoro ed a prescindere dal fatto che non fosse risultata provata la condotta appropriativa degli importi in parola da parte del lavoratore.

La Cassazione ha quindi concluso, richiamando i propri precedenti su casi analoghi, che, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è l’idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un’inclinazione dello stesso all’inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà su di lui gravanti e dunque atta a far venire meno irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, senza che possa avere invece rilievo l’entità, eventualmente tenue, del pregiudizio economico subito da quest’ultimo e senza che sia necessario accertare la commissione da parte del dipendente di una condotta penalmente rilevante.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il So