Il sopravvenuto rinnovo di un Ccnl nella fase esecutiva del contratto determina una modifica contrattuale. A stabilire il principio è la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, sez. I, n. 2720/2025. Sebbene la pronuncia riguardi una procedura di gara bandita sotto la vigenza del Dlgs n. 50/2016, le sue conclusioni sono applicabili in parte anche sotto la vigenza del Dlgs. 36/2023. Infatti, si è di fronte a evenienze che possono essere inquadrate nel vigente art. 120, comma 1 lett. C) del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal Dlgs. n. 209/2024, per le quali i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara per: «le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti».
Nel caso in esame, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio ad alta intensità di manodopera e tra la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta e la stipulazione della convenzione, il comparto dei servizi interessato è stato soggetto a un rinnovo del Ccnl. Per questo. all’atto dell’invio della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la stipula della convenzione, la società aggiudicataria ha formulato un’istanza per la rideterminazione dei corrispettivi contrattuali a causa dell’imprevisto aumento dei costi della manodopera.
Il Collegio riconosce la possibilità che l’amministrazione e l’aggiudicatario apportino alle modifiche all’appalto iniziale discendenti dall’entrata in vigore di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla manodopera impiegata nell’esecuzione della commessa. Il legislatore nazionale ha infatti conferito al Ccnl il ruolo di fonte inderogabile di regolazione del fattore “lavoro” proposto dagli operatori economici partecipanti alla procedura evidenziale per l’esecuzione della commessa. Inoltre, per il codice dei contratti pubblici, sia il d.lgs. n. 50/2016 che il n. 36/2023, vige il principio «dell’applicazione inderogabile dei contratti collettivi nazionali di settore» e, da tempo, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la capacità del Ccnl, non solo di fungere da parametro di valutazione dell’offerta, ma anche la capacità di orientare il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario, al fine di preservare l’affidabilità dell’offerta nel corso dell’esecuzione.
Le stesse esigenze di affidabilità dell’offerta sono riscontrabili anche qualora la rinnovazione del Ccnl giunga dopo la stipulazione del contratto e nella fase di esecuzione dell’appalto, difatti, di fronte alle sopravvenienze legate al Ccnl «”l’operatore non potrà negare i nuovi adeguamenti previsti dal Ccnl ai lavoratori e dovrà evidentemente trovare, insieme con l’amministrazione, un nuovo equilibrio contrattuale che gli consenta di ritrarre un utile dalla commessa”». Nel caso in esame, il Collegio ritiene di doverli ricondurre alle modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, co. 1, lett. e) del Dlgs n. 50/2016, non essendo stata prevista una clausola contrattuale apposita. Nel Dlgs. n. 36/2023, a differenza del Dlgs. n. 50/2016, le sopravvenienze derivanti da rinnovi del Ccnl nella fase esecutiva troverebbero una disciplina ad hoc in quanto rientrerebbero nell’ambito dell’art. 120, comma 1 lett. c), tra le circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante per le esigenze derivanti, tra l’altro, da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore