Nella sentenza in esame, n. 49/2024, avente per oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si esprime in merito al ricorso avverso all’INAIL di una azienda di commercio all’ingrosso e al minuto di piante, fiori e accessori, la quale contestava all’Ente la variazione del rapporto assicurativo asserendo di aver aperto la propria posizione assicurativa con classificazione alla gestione terziario e alla voce di tariffa 0131, versando negli anni i relativi premi sulle retribuzioni denunciate, calcolati in applicazione del corrispondente tasso del 18 x mille. Evidenziava inoltre “la correttezza del proprio operato, atteso che la fase di lavoro abituale e prevalente consiste in attività di tipo manuale senza l’ausilio di alcuna attrezzatura meccanica e che le altre fasi lavorative costituiscono fasi complementari o sussidiarie all’attività principale.” In via subordinata, deduceva che la riclassificazione operata dall’ INAIL alla voce di tariffa 0121 potrà applicarsi esclusivamente al personale di fatto adibito all’uso, ancorchè sporadico e marginale, del muletto, ma solo a decorrere dalla data di effettivo utilizzo di tale mezzo all’interno del luogo di lavoro, in particolare 15.2.2012, data di acquisto del mezzo.
È stato sottolineato che, in base al principio generale dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., chi
afferma di essere titolare di un diritto — anche se convenuto in un giudizio volto a far accertare la sua
inesistenza — deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Di conseguenza, in un giudizio promosso per contestare l’obbligo contributivo fondato su un verbale ispettivo, spetta all’Istituto previdenziale fornire prova dei fatti su cui si basa il credito, qualora il verbale non abbia efficacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. nn. 26274/2020; 15175/2018; 26601/2014; ecc.).
Nel caso di specie, tale principio implica che l’onere di provare i presupposti per l’applicazione del
premio assicurativo richiesto con l’atto ispettivo, nonché la sussistenza dei requisiti per
l’assicurabilità del lavoratore, grava sull’ente accertatore.
I giudici in questo primo grado del giudizio ritengono che quanto riportato nei verbali ispettivi — in
particolare l’utilizzo da parte dell’azienda di muletti e automezzi nello svolgimento dell’attività — abbia valore probatorio rafforzato (fede privilegiata), confermato anche dalle testimonianze assunte in giudizio .
Pertanto, risulta legittima la modifica operata dall’INAIL della voce di rischio INAIL da codice 0131 a 0121 per tutto il personale operaio, poiché tutti i lavoratori, anche quelli che non maneggiano direttamente i mezzi, operano in un ambiente esposto al medesimo rischio.
Tuttavia, non risulta provata — e quindi non può essere accolta — la retrodatazione dell’applicazione di tale nuova voce tariffaria al 2008, poiché l’ente non ha dimostrato che l’uso dei mezzi meccanici da parte dell’azienda fosse già in atto prima dell’acquisto del muletto, avvenuto il 15.02.2012 (come da fattura). Ne consegue che la variazione della voce di rischio è legittima solo a partire dal 15.02.2012.
Inoltre, la sentenza, dopo aver menzionato la giurisprudenza secondo la quale «[…]in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve interpretarsi nel senso che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia quando prestano alle dipendenze della società attività lavorativa manuale sia, prescindendo dal titolo formale o soggettivo rivestito e facendo esclusivo riferimento all’aspetto sostanziale del rapporto, attività lavorativa intellettuale consistente nella sovraintendenza del lavoro altrui che determini l’esposizione a rischio ambientale» (Cass. civ. Sez. Lav. sent del 27 settembre 2018, n. 23332), afferma che “[..] è dato quindi desumere che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando prestino attività lavorativa manuale oppure quando prestino attività lavorativa non manuale (e cioè intellettuale) consistente nella sovrintendenza del lavoro altrui all’interno di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo. Nella presente fattispecie, i testi escussi in udienza hanno confermato che il socio accomandatario svolge sistematicamente attività di lavoro all’interno dell’azienda occupandosi non solo della contabilità, ma anche curando gli acquisti, le vendite nelle fiere, e i rapporti con i clienti e con i rappresentanti. Sussiste, per quanto sopra esposto, quindi l’obbligo assicurativo anche per il socio
accomandatario”
Fonte Ancl