Rup, legittimo l’incarico agli ex dipendenti in quiescenza

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L’Anac, con un recente parere espresso nell’adunanza del 2 luglio 2025, fornisce importanti indicazioni sulla richiesta di chiarimento «se vi siano elementi ostativi al conferimento di un incarico professionale ad un dipendente in quiescenza». Nel dettaglio, l’incarico di Rup.

In premessa, l’autorità Anticorruzione rimarca che i pareri in materia, in realtà, sono di competenza «del Dipartimento della Funzione Pubblica (Dfp)/Ufficio organizzazione lavoro pubblico» che «ha una competenza generale (…), in quanto titolare della funzione di indirizzo e coordinamento delle politiche del personale della pubblica amministrazione, e specificatamente sull’articolo 5, comma 9, del dl 95/2012» ovvero la previsione che «disciplina il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, la cui interpretazione e applicazione richiede un coordinamento unitario».

Spiegato quanto, a mero titolo di collaborazione «istituzionale», nel parere si espone il quadro generale con indicazioni pratico/operative.

In primo luogo si chiarisce che, in astratto, non esiste alcuna ipotesi di inconferibilità nel decreto legislativo 39/2013 «nel caso in cui venga conferito un incarico professionale (di supporto al Rup o attinente i servizi di ingegneria e architettura) ad un dipendente in quiescenza che ha ricoperto all’interno dell’ente l’incarico di Responsabile del Settore lavori pubblici in applicazione dell’art. 110 del Tuel».

Per circoscrivere l’ambito, spiega il parere, l’incarico in parola costituisce attività professionale (da svolgere) «in proprio» (cfr. delibere Anac n.ri 630 del 15 settembre 2021, 326 del 13 luglio 2022, 207 del 13 marzo 2019, 161 del 30 marzo 2022; 676 del 6 ottobre 2021 e 207 del 13 marzo 2019).

Non è ravvisabile, prosegue il documento, neppure un caso di divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 165/2001) che «per definizione implica un passaggio sospetto tra un incarico nella pubblica amministrazione e un impiego nel settore privato». Nel caso di cui al parere richiesto, invece, si tratta di uno stesso ambito di pubblica amministrazione ed ex dipendente.

Gli incarichi vietati (ai dipendenti in quiescenza)
Gli incarichi che non possono essere assegnati ad ex dipendenti in quiescenza, precisa l’Anac, sono quindi «incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati». Elencazione tipizzata che non tollera una interpretazione estensiva tale da «determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale».

Il tema del divieto in parola è stato oggetto di varie pronunce della Corte dei Conti (Sez. contr. Basilicata, n. 38/2018; Sez. contr. Liguria, n. 60/2022 e Sez. contr. Lombardia, n. 126/2022), tutte «concordi nel ravvisare la ratio del divieto nel duplice obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’amministrazione e di conseguire risparmi di spesa».

La tassatività delle fattispecie vietate, inoltre, fa sì che gli incarichi consentiti, evidentemente, si desumano al contrario e quindi, a titolo esemplificativo, «se il divieto riguarda l’attività di studio e quella di consulenza» si può ritenere che le attività consentite siano quella di «assistenza» nei limiti in cui si «diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile « (Sez. reg. contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 126/2022/PAR)».

Le posizioni della magistratura contabile
Il parere fornisce quindi una sintesi delle posizioni espresse dalla magistratura contabile che ha chiarito:

• che gli incarichi riferibili alle attività di assistenza devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: «incarichi di studio e consulenza», «incarichi dirigenziali o direttivi» e «cariche in organi di governo»;

• che ai fini dell’applicazione del divieto, sarà pertanto necessario verificare se gli incarichi da conferire ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati (Corte dei Conti Lazio delibera n. 80/2024).

Inoltre, gli incarichi da conferire «non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella del comma 6 dell’art. 7 del testo unico del pubblico impiego».

Eccezioni al divietoLo stesso legislatore ha introdotto eccezioni al divieto con deroghe apportate alla normativa citata, in particolare con:

– l’art. 10, comma 1, del d.l. n. 36/2022, il quale ha sancito la possibilità fino al 31.12.2026, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), incluse le regioni e gli enti locali, «in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, di conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci»;

– l’art. 11, comma 3, del d.l. 10.8.2023, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla l. 9.10.2023, n. 137), «il quale ha escluso l’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche».

La conclusioneLe conclusioni a cui giunge l’Anac, pertanto, sono nel senso che non è ravviabile una ipotesi di inconferibilità dell’incarico (o di incompatibilità) «nel caso in cui venga conferito un incarico professionale (di supporto al Rup o attinente i servizi di ingegneria e architettura) ad un dipendente in quiescenza» che abbia avuto l’incarico di responsabile del servizio dei lavori pubblici in applicazione dell’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

Ovviamente, questione non trattata, si è in presenza di una prestazione che deve essere assegnata come appalto di servizi (con tutte le prescrizioni richieste dal codice dei contratti e conseguenti requisiti del professionista/operatore economico).

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore