Ondate di calore da considerare nella valutazione della sicurezza

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L’emergenza climatica approda – anche dal punto di vista dell’attenzione del legislatore – al settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il 2 luglio scorso è stato sottoscritto fra il ministero del Lavoro e le parti sociali il «Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro», un atto sicuramente significativo per la verità più dal punto di vista “politico” che sostanziale.

Il Protocollo, infatti, nulla aggiunge – e nulla avrebbe potuto aggiungere in quanto atto non normativo – a quanto già previsto dalla legislazione in vigore, ma richiama alcune disposizioni contenute nel Dlgs 81/2008 che già di per sé – qualora correttamente attuato – appare più che sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela dei lavoratori anche in caso di eventi climatici estremi come le ondate di caldo, ormai tutt’altro che sporadiche nel periodo estivo.

Dunque, l’intesa fra Governo e parti sociali elenca alcune «buone prassi volte a costituire la base di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali», per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Rischi anche all’interno

In particolare, si ricordano gli obblighi già gravanti sui datori di lavoro in relazione alla valutazione di tutti i rischi aziendali, in base all’articolo 28 del Dlgs 81/2008 e, pertanto, anche quelli legati al clima, non solo esterno ma anche all’interno delle aziende. È evidente, dunque, che la valutazione dei rischi e i relativi provvedimenti del datore di lavoro volti a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle temperature elevate, dovranno necessariamente tenere in considerazione anche le condizioni di lavoro all’interno, soprattutto laddove la temperatura esterna vada a incidere in modo rilevante su quella già elevata percepita in spazi chiusi, magari per la particolarità delle lavorazioni: si pensi ad esempio ad alcuni reparti di fonderia, ovvero ad aziende di lavorazione degli alimenti che richiedono processi di cottura intensi.

Le figure coinvolte

Ovviamente, in tutte queste valutazioni sarà obbligatoria la collaborazione di diverse figure professionali, tutte comunque responsabili anche penalmente, quali ad esempio il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (articoli 31 e 32 del Dlgs 81/2008), il medico competente (articolo 25 del Dlgs 81/2008), che collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela della salute e alla formazione dei lavoratori, effettua la sorveglianza sanitaria con visite mediche preventive, periodiche e su richiesta del lavoratore, ed esprime giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione specifica. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al medico competente anche l’eventuale possibile esposizione del lavoratore a temperature estreme, affinché sia valutata la compatibilità delle sue condizioni di salute con l’ambiente (interno o esterno) nel quale dovrà operare.

La formazione dei lavoratori

Oltre a ciò, il Protocollo sollecita particolare attenzione alla formazione e informazione dei lavoratori: a questo proposito è bene ricordare che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la corretta informazione dei lavoratori e anche la loro formazione, in ogni caso in cui si riveli necessario per il mutamento delle condizioni di lavoro, per cui è opportuno che ciò venga fatto per ogni specifico lavoro che possa esporre i lavoratori a un rischio ulteriore, quale ad esempio le temperature estreme.

Dispositivi di protezione 

Lo stesso discorso vale per l’abbigliamento di lavoro e per i dispositivi di protezione individuale (Dpi) che devono tenere conto, anche qui con l’apporto indispensabile del Rspp, delle condizioni climatiche, e per la possibilità di riorganizzare gli orari di lavoro per consentire di operare – laddove possibile – negli orari in cui le temperature sono meno impattanti.

Eventuali infortuni

Tutto ciò senza dimenticare che l’omissione della valutazione e l’adozione delle relative misure di prevenzione, in caso di infortunio del lavoratore riconducibile ad esempio al lavoro in condizioni climatiche estreme, può sicuramente portare ad imputazioni di carattere penale (omicidio colposo o lesioni colpose), nonché all’imputazione dell’azienda per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal Dlgs 231/2001. Pertanto, in questo senso, anche il modello organizzativo dovrà tenere conto di queste esigenze di tutela e degli strumenti per valutarne l’applicazione.

LE SANZIONI

 

La valutazione dei rischi 

Il Dlgs 81/2008 prevede una serie di reati contravvenzionali legati alla omessa o incompleta valutazione del rischio, che prevedono generalmente ammenda o arresto, reati quasi sempre estinguibili con oblazione o con la procedura di prescrizione prevista dal Dlgs 758/94. Tuttavia le sole sanzioni contravvenzionali si applicano nel caso in cui non si siano verificati infortuni. In questo caso, invece, interverrebbero le sanzioni del codice penale per omicidio colposo o lesioni colpose. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 29, comma 1, cioè per non aver collaborato con Rspp e medico competente.Sono poi previste altre sanzioni penali contravvenzionali per violazione delle modalità di effettuazione o mancata attuazione della valutazione.

Il medico competente 

Figura chiave nel sistema della sicurezza aziendale, anche per lui sono previste sanzioni di carattere contravvenzionale, ad esempio l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro, nel caso in cui non provveda a effettuare la sorveglianza di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici: proprio il caso delle mansioni esposte ai pericoli derivanti dalle temperature estreme. Ovviamente se tale esposizione non risulta già palese dalla tipologia di lavoro svolta, è il datore di lavoro a doverne informare il medico.

Il Rspp 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (Cassazione penale sez. IV, sentenza 24822 del 10 marzo 2021). E’ questa l’essenza della responsabilità del Rspp a carico del quale non sono previste sanzioni contravvenzionali nel Dlgs 81/2008 ma “solo” le responsabilità penali derivanti da lesioni o omicidio colposo a seguito della non corretta valutazione del rischio o nel caso in cui non vengano individuati i mezzi idonei per la prevenzione del rischio.

Sanzioni amministrative 

Nell’ambito del Dlgs 231/2001 all’articolo 25-septies, le sanzioni riguardano l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro da soggetti apicali dell’azienda o soggetti da loro dipendenti. Quindi, in caso di imputazione del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure atte a prevenire infortuni derivanti dalle temperature estreme estive, in caso di morte o lesioni gravi o gravissime del lavoratore, l’azienda ne risponderà in sede penale attraverso le sanzioni amministrative previste dal Dlgs 231/01.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore