Soppressione del posto, il datore può assegnare il lavoratore a mansioni inferiori

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La permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex articolo 3 della legge n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori. Il principio enunciato dalla Cassazione (ordinanza n. 19556/25) si basa sull’assunto dell’oggettiva prevalenza dell’interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall’estinzione del rapporto.

Soppressione del posto di lavoro

Quindi in caso di soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, deve prevalere il diritto alla conservazione del posto di lavoro rispetto alla salvaguardia della professionalità del lavoratore. E a tal proposito – si legge nella sentenza – il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative (il cosiddetto repechagepotendo procedere a recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore. 

Il principio enunciato

In definitiva la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale“, così consentendo l’assegnazione a mansioni inferiori anche a prescindere dal consenso del lavoratore.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore