L’organizzatore e le squadre partecipanti all’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027, possono beneficiare di una serie di deroghe alle norme ordinarie in materia di contratti a termine.
L’articolo 4 del decreto legge 108/2026 (ora all’esame del Parlamento), infatti, stabilisce che le «esigenze connesse all’evento costituiscono ragione oggettiva» per l’apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro, consentendo anche di andare oltre i limiti di durata previsti dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2025 (12 mesi, perché il nuovo decreto afferma che comunque non si può andare oltre i 24 mesi). Attualmente, in via generale, la causale non è richiesta fino a 12 mesi, anche in caso di proroga e rinnovo. L’agevolazione introdotta, quindi, sembra operare in particolare per le durate superiori a dodici mesi, per le quali viene specificato che c’è un vincolo di massimo sei rinnovi. Non si fa riferimento, invece, alle proroghe, che in via ordinaria possono essere al massimo quattro. Inoltre si possono avere contratti a termine in misura superiore, rispetto a quelli a tempo indeterminato, oltre i limiti ordinari. Queste disposizioni valgono anche per i lavoratori somministrati a tempo determinato.
Tuttavia, in caso di lavoratori sportivi, secondo l’articolo 25 del Dlgs 36/2021, valgono le regole contenute nell’articolo 26 dello stesso decreto legislativo, se più favorevoli. I lavoratori assunti ai fini dell’evento, non rilevano ai fini del computo della quota di riserva per il collocamento mirato, che di regola già esclude i tempi determinati di durata fino a sei mesi.
Ulteriore agevolazione per i datori di lavoro consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, pur nel rispetto del regime del de minimis. L’esenzione sarà riconosciuta nel limite complessivo di 600mila euro quest’anno e 1,8 milioni di euro nel 2027, a copertura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori. Le modalità operative di questo esonero, non cumulabile con altre agevolazioni (tra cui quella per i lavoratori sportivi), saranno definite tramite decreto del ministero del Lavoro.
Nessuna deroga per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro e all’obbligo di garantire ai lavoratori distaccati da aziende con sedi in altri Stati Ue, le stesse condizioni di lavoro previste dalle norme e dai contratti collettivi italiani. Al termine del contratto, non si verifica un licenziamento ai fini dell’obbligo di rispetto delle procedure antidelocalizzazione e quelle per il licenziamento collettivo.
Le norme speciali possono essere applicate fino al 31 dicembre 2027 in relazione alle esigenze dell’organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell’evento
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore