Il datore di lavoro che non ha fornito un’adeguata formazione al dipendente sull’uso di attrezzature e macchinari è responsabile anche nel caso di un comportamento imprudente da parte del lavoratore. Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un titolare di un’impresa, condannato da Tribunale per la violazione dell’articolo 71 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro per la mancata formazione di un dipendente che movimentava un carrello elevatore. L’interessato si è rivolto alla Corte di Cassazione, riproponendo l’argomento secondo cui il lavoratore aveva autonomamente deciso di manovrare l’attrezzatura per la quale non aveva ricevuto alcuna formazione specifica né addestramento.
Il fatto, tuttavia – replicano i giudici della Terza Sezione Penale – «non esclude il fatto di reato in capo al datore di lavoro», cioè «l’addebito di non aver assicurato al lavoratore un’adeguata formazione nell’uso della macchina ovvero di avere il lavoratore ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati per l’uso dell’attrezzatura di lavoro».
«In tema di sicurezza del lavoro, infatti – si legge nella pronuncia n.13327/2026 del 13 aprile scorso – gravano sul datore di lavoro gli obblighi di formazione, di informazione e, ove previsti ex art. 71, comma 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di addestramento del lavoratore, quale complesso di attività dirette a fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro». «Ciò posto – concludono i giudici – è fuori fuoco la allegazione difensiva secondo cui il lavoratore aveva deciso autonomamente di utilizzare il macchinario per il quale non aveva ricevuto formazione, allegazione che contiene anche un contenuto confessorio».
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24or