Dopo un complesso iter, che ha visto in questi mesi un intenso confronto non solo con le parti sociali ma anche con il mondo delle professioni, ha preso corpo il Dl 159/2025, recante “misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” che, coerentemente con la strategia d’intervento messa a punto già a partire dal 2023 dal ministero del Lavoro, punta a un ulteriore innalzamento delle tutele per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Infatti, seguendo il filo conduttore tracciato con i precedenti interventi – Dl 48/2023, Dl 19/2024, legge 203/2024, accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – il Dl 159/2025, in vigore dallo scorso 31 ottobre, introduce un mix molto articolato di misure d’intervento che, su vari fronti, cercano di realizzare un contrasto più efficace al triste fenomeno degli infortuni sul lavoro e l’impiego di lavoro irregolare.
Tra queste spiccano, in particolare, quelle che si rintracciano nell’articolo 3 che, oltre a rimodulare la previgente disciplina sull’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori il badge identificativo (articolo 26, comma 8, del Dlgs 81/2008; articolo 5 della legge 136/2010) e quella in materia di patente a crediti (articolo 27 del Dlgs 81/2008), segnano un salto qualitativo sul piano dei controlli del variegato mondo dei subappalti pubblici e privati.
Priorità dei subappalti nell’azione di controllo
In particolare, il comma 1, in armonia con i principi di prevenzione contenuti nel Dlgs 81/2008 e con la disciplina del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nell’orientare la propria attività di vigilanza «per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato».
Tale disposizione ha introdotto la white list delle imprese regolari e la modifica introdotta dal Dl 159/2025 mira, appunto, a rendere prioritari i controlli verso i subappaltatori. Infatti, anche se il subappalto è un contratto legittimo e funzionale alla realizzazione di opere e servizi complessi, tuttavia, in concreto, può favorire rischi di frammentazione delle responsabilità e di elusione delle tutele contrattuali e normative, con il conseguente aumento delle situazioni di irregolarità e di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche a causa dell’effetto amplificativo dei rischi interferenziali.
Peraltro, va anche tenuto presente che il subappalto, se non adeguatamente monitorato, può dare origine al dumping contrattuale, al mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, alle omissioni contributive e, soprattutto, all’inosservanza delle norme di antinfortunistiche.
Obbligo di notifica dei lavori
Invero, le problematiche richiamate brevemente fin ora si avvertono in molti settori produttivi dell’economia italiana, ma nel caso dell’edilizia assumono toni ancora più preoccupanti, specie si considera che, secondo il rapporto Inail 2024, le costruzioni si collocano al secondo posto, subito dopo il comparto manifatturiero, per numero d’infortuni in occasione di lavoro e che l’accelerazione dei processi di esternalizzazione specie nel corso dell’ultimo decennio è stata intensa.
Per tale motivo, la lettera c, del comma 4 dell’articolo 3 del Dl 159/2025, ha modificato anche l’allegato XII del Dlgs 81/2008, che definisce il contenuto della notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a, dello stesso decreto, cui è tenuto il committente (o il responsabile dei lavori) in base all’articolo 99. Integrando il punto 12, è stata inserita la previsione in base alla quale lo stesso deve indicare, oltre l’identificazione, il codice fiscale o partita Iva, delle imprese già selezionate, anche quelle che operano in regime di subappalto.
Appare opportuno precisare che rimane fermo che la notifica preliminare è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 99 del Dlgs 81/2008, e deve essere trasmessa all’azienda unità sanitaria locale e all’Ispettorato territoriale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto territorialmente competenti; tali soggetti destinatari sono a loro volta tenuti a trasmettere detta notifica alla Cassa edile territorialmente competente.
Infine, va ricordato che gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni, in attuazione dell’articolo 51 dello stesso decreto, possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore