Esercizio di più attività economiche e scelta del Ccnl da applicare

Share:

Di seguito, un interessante Approfondimento di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria,  sul tema Esercizio di più attività economiche e scelta del Ccnl da applicare“:

Il caso esaminato dalla S.C. riguarda una società che applicava il CCNL gas-acqua, predeterminato nei contratti individuali di lavoro, al posto di quello delle aziende di igiene urbana, più coerente con l’attività di fatto esercitata dai lavoratori ricorrenti.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13 settembre 2019, confermava la decisione emessa nel giudizio di prime cure dal Tribunale di Vicenza, che aveva respinto le domande di alcuni lavoratori dirette a ottenere l’applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente/Utilitalia) in luogo del CCNL Gas–Acqua (Federgasacqua), prescelto nei rispettivi contratti individuali sin dall’assunzione. I ricorrenti svolgevano mansioni nel settore rifiuti, in un’azienda che operava su più attività e risultava iscritta alle associazioni datoriali stipulanti entrambi i contratti collettivi.

La Corte territoriale riteneva prevalente la scelta negoziale contenuta nel contratto individuale di lavoro subordinato, escludendo che l’iscrizione del datore all’associazione stipulante il CCNL ‘coerente’ con l’attività dei lavoratori avesse efficacia vincolante nei loro confronti; negava altresì che potesse farsi applicazione del criterio merceologico di cui all’art. 2070 c.c., difettando la prova dell’accessorietà tra le attività esercitate.

Venivano inoltre reputati inconferenti i richiami alla giurisprudenza amministrativa in ordine alla “affidabilità” dell’appaltatore che applichi un CCNL ‘innaturale’. Quanto al profilo costituzionale, veniva esclusa la violazione dell’art. 36 Cost., per essere sufficiente e adeguato (ai sensi della predetta norma costituzionale) il trattamento retributivo previsto da entrambi i CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative.

Avverso detta sentenza i lavoratori interessati proponevano ricorso per Cassazione; parimenti, la società per azioni datrice resisteva mediante proposizione di controricorso.

Il giudizio di Cassazione

Con l’unico motivo di diritto, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., i lavoratori deducevano la violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, censurando la sentenza per non avere riconosciuto il loro diritto all’applicazione del CCNL “Federambiente”, coerente con le mansioni effettivamente svolte e già applicato ad altri colleghi addetti al medesimo settore, a fronte dell’iscrizione datoriale all’associazione stipulante tale contratto.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso nei termini che seguono.

Richiamando il consolidato approdo delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 2665/1997[1]) e la più recente Cass. 18 marzo 2024, n. 7203, la Suprema Corte ribadiva che l’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune discende dall’autonomia negoziale espressa mediante iscrizione all’associazione stipulante, ma anche con mera adesione per facta concludentia; ciò assicura l’applicazione generalizzata in azienda del CCNL osservato, indipendentemente dal criterio “merceologico” definito dall’art. 2070, co. 1, c.c.

Tuttavia, quando l’impresa esercita distinte attività economiche ed è iscritta alle corrispondenti associazioni datoriali, come nel caso di specie, occorre individuare il contratto collettivo ‘coerente’ con ciascun settore, sì da garantire uniformità di trattamento ai lavoratori addetti alla medesima attività.

Nel caso concreto, la stessa controricorrente aveva ammesso la compresenza di due settori (gas–acqua e igiene urbana) e l’iscrizione alle rispettive associazioni stipulanti; non risultava dunque conforme a diritto la scelta di applicare ai ricorrenti, addetti al ciclo dei rifiuti, il CCNL Gas–Acqua – meno favorevole sotto il profilo economico–normativo – sulla base della sola pattuizione individuale, giacché la volontà delle parti non può derogare in peius rispetto agli obblighi assunti con l’affiliazione associativa né rispetto all’applicazione di fatto del contratto utilizzato per la generalità dei lavoratori del medesimo settore (anche sulla base di quanto stabilito dall’art. 2077 cod. civ.).

La Corte evidenziava inoltre l’infondatezza dell’argomento, speso nei gradi di merito, relativo alla inesistenza di un principio generale di parità di trattamento: non si discute di trattamenti individuali ad personam, bensì della corretta perimetrazione della disciplina collettiva di base in presenza di più attività, tema sul quale sopravvive – nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite – la residua operatività dell’art. 2070 c.c. In prospettiva costituzionale, la soluzione accolta presidia la regola di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., impedendo che l’arbitrio nella selezione del CCNL determini storni retributivi non giustificati a parità di mansioni (cfr., da ultimo, Cass. 2 ottobre 2023, n. 27711).

Ne discendeva l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l’iscrizione ad un sindacato o ad un’associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell’attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto coerente con ciascun settore di attività.”

Per tali ragioni la Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore