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Tempo tuta e diritto alla retribuzione

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 15763 del 7 giugno 2021, ha statuito che il tempo tuta non determina il diritto alla retribuzione nel caso in cui il datore di lavoro non eserciti il suo potere di eterodirezione con riferimento ai tempi ed ai luoghi in cui eseguire le operazioni di vestizione e svestizione degli abiti da lavoro.
Nella fattispecie in oggetto, un gruppo di lavoratori proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, che riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale. In primo grado i lavoratori ricorrevano giudizialmente contro il datore di lavoro per chiedere il riconoscimento della retribuzione con riferimento al periodo di tempo impiegato per la vestizione e per indossare i dispositivi di protezione individuale.
Orbene, la Corte Distrettuale aveva dichiarato infondata la domanda, giacché non c’era da parte del datore di lavoro un’imposizione con riferimento alle modalità di vestizione.


La Suprema Corte ha (ri)affermato che nel lavoro subordinato il cosiddetto “tempo tuta”, necessario per indossare l’abbigliamento da lavoro. rappresenta tempo lavorativo solo laddove caratterizzato dall’eterodirezione del datore di lavoro, in caso contrario, e come messo in evidenza da alcune pronunce precedenti, l’attività di vestizione rientra nella normale diligenza richiesta al lavoratore, inclusa nell’obbligazione principale posta a carico dello stesso e pertanto non autonomamente retribuita. Nel caso in oggetto, non era stato rilevato l’esercizio di un potere circa il modo, il tempo ed il luogo della vestizione, giacché i lavoratori potevano, per consuetudine aziendale, recarsi al lavoro avendo già indossato gli abiti da lavoro e rientrare al loro domicilio senza la svestizione degli stessi. Inoltre, non è stata ritenuta rilevante ai fini della prova dell’eterodirezione la circostanza che il datore di lavoro avesse messo a disposizione dei lavoratori servizi quali spogliatoi, docce e lavanderia, in quanto il loro utilizzo era ritenuto una facoltà e non un obbligo.
Pertanto, per le ragioni esposte, la Cassazione rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello.