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Ccnl terziario, le causali per il lavoro a termine

In data 22 marzo 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo del contratto collettivo nazionale denominabile Terziario Distribuzione e Servizi, tanto atteso tra gli operatori del settore (nonché lungamente oggetto di discussione).

I casi del contratto del commercio

Nel testo dell’articolo 71 bis dell’ipotesi contrattuale si evidenziano diverse causali, alcune delle quali definibili, altre davvero ampie e, probabilmente, non rispondente al concetto di caso di cui al testo dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il testo dell’accordo dispone “le Parti, con riferimento alla delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2015, definiscono quali causali di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro i seguenti casi, da dettagliare specificatamente nello stesso”. Già da tale premessa si comprende fin da subito come le parti firmatarie abbiano colto appieno la delega loro assegnata e, peraltro, richiedano in ogni caso un grado di dettaglio delle causali create rimesso al contratto individuale (quindi al datore di lavoro redigente).

Vi sono diverse tipologie di causali. Si spazia da ambiti temporali (come i saldi da specifica regolamentazione regionale, fiere o le festività natalizie e pasquali) a delle vere e proprie tipologie che meritano un cenno specifico, di seguito riportate nella loro totalità.

LE TIPOLOGIE DI CAUSALI

 
Digitalizzazione lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
Festività natalizie lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
Festività pasquali lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.
Fiere lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
Incremento temporaneo lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
Nuove aperture lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;
Saldi lavoratori nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
Terziario avanzato lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
 

Per quanto attiene al cosiddetto incremento temporaneo, tale condizione o casuale appare fortemente criticabile, laddove il contorno della stessa non sembra delineato con cura dalla contrattazione collettiva ma rimesso alla identificazione di un progetto o incarico specifico, sussistente tra le parti. Volendo parafrasare, si tratta della creazione di una causale del contratto collettivo che risponde a quelle esigenze tecnico produttive (da identificarsi a cura del lavoratore / azienda) che, dal 31 dicembre 2024, potrebbero non trovare più accoglimento.

La stagionalità

L’articolo 75 dell’ipotesi di accordo consegna un quadro contrattuale di attività stagionali rimesse all’identificazione di località a prevalente vocazione turistica le quali, pur non rispettando il DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, debbano far fronte a picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno. Tali punte di intensa attività, secondo il contratto in commento, corroborano le attività stagionali citato dal d.lgs n°81/2015 e consentono, dunque, l’applicazione di quelle prerogative rimesse alla stagiona quali l’assenza di una causale in senso tecnico, la non applicazione del periodo di c.d. stop and go, etc.

Si badi bene. Cosa voglia dire località a prevalente vocazione turistica nonché i relativi periodi di riferimento lo potranno stabilire solo le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente ccnl, con apposito accordo. Tale precisazione appare quanto mai necessaria, dato che l’applicazione di contratti stagionali necessita di certezza e concretezza che non possono essere rimesse ad una valutazione sensoriale o individuale di cosa possa voler dire intensificazione o picco.