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Fringe benefit, autocertificazione diversificata per il rimborso delle spese per utenze o affitti

Anche quest’anno, per gestire correttamente i vecchi e nuovi benefit “monetari”, i datori di lavoro e i committenti devono acquisire dai lavoratori autocertificazioni circa il possesso delle condizioni legittimanti queste forme di rimborso che non concorrono alla formazione del reddito. Ma nel 2024 si è ampliata la platea dei rimborsi che concorrono a formare la soglia di esenzione annua delle erogazioni in natura, innalzata a mille, 2mila euro in presenza di figli nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico secondo l’articolo 12 del Tuir. Ai rimborsi per le utenze domestiche di gas/luce/acqua sono stati aggiunti, dall’articolo 1, commi 16-17, della legge di Bilancio 2024, quelli delle spese di affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa. In quanto riconducibili alle erogazioni in natura indicate dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, sebbene con limite di esenzione diverso rispetto a quello ordinario dei 258 euro, tutti questi rimborsi possono riguardare sia il lavoratore che i suoi familiari (articolo 12 del Tuir: coniuge, figli e altri familiari individuati dall’articolo 433 del Codice civile). L’agenzia delle Entrate ha illustrato le regole applicative nella circolare 35/2022 per quanto concerne i rimborsi delle utenze e nella circolare 5/2024 per i nuovi rimborsi delle spese di affitto e interessi sul mutuo afferenti all’abitazione principale. Con riferimento alle utenze domestiche di luce/gas/acqua, come avvenuto dal 2022, il lavoratore deve autocertificare che l’immobile a cui si riferiscono sia a uso abitativo (non professionale), sebbene non sia richiesto il domicilio o l’abitazione presso il medesimo, e che le utenze sono intestate a sé o a un suo familiare (a prescindere dal carico fiscale), al condominio o al locatore (purché nel contratto di locazione sia specificato il rimborso analitico delle stesse). In alternativa alla consegna del documento comprovante la spesa, nell’autocertificazione devono essere specificati gli estremi dello stesso (tipo di utenza, numero e data fattura, intestatario, importo, data e modalità di pagamento). Inoltre, come richiesto per le nuove tipologie di spese rimborsabili, il lavoratore dipendente o assimilato deve dichiarare che tali oneri non sono già stati richiesti a rimborso a un altro datore di lavoro/committente. Per quanto riguarda gli interessi sul mutuo e l’affitto, secondo l’agenzia delle Entrate, il riferimento alla «prima casa» deve essere inteso come «abitazione principale». In particolare, a differenza dei rimborsi delle utenze, è necessario che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore (anche se la spesa è stata sostenuta da un familiare) e di ciò se ne deve tenere conto distinguendo gli eventuali modelli di autocertificazione da mettere a disposizione dei dipendenti. Inoltre è necessario che le spese siano sostenute dal dipendente, dal coniuge o da altro familiare, tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir. Pertanto, qualora il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in luogo della documentazione di spesa, la stessa dovrà includere l’attestazione che: l’immobile locato o su cui grava il mutuo sia stato adibito ad abitazione principale del dipendente; le spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo siano relative a immobili a uso abitativo ed effettivamente sostenute dal dipendente o dai familiari individuati dall’articolo 12 del Tuir; le medesime spese non siano state (né saranno) oggetto di richiesta di rimborso parziale o totale ad altro sostituto. Infine, essendo l’abitazione principale la «dimora abituale», è bene che questo dato sia confermato dal dipendente alla fine del 2024 (o inizio del 2025 per il 2024), oppure che nella documentazione rilasciata e sottoscritta dal medesimo ci sia un impegno a comunicare prontamente al datore di lavoro eventuali cambiamenti in corso d’anno.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore