L’accesso alla posta elettronica personale dei lavoratori non è consentito al datore di lavoro per finalità difensive, neppure se le e.mail sono state rinvenute su server e PC aziendali: lo ha stabilito Cassazione con la pronuncia n. 24204 del 29 agosto 2025. Le comunicazioni dei dipendenti tramite l’account privato, anche se su pc aziendale, ricadono nelle nozioni di “vita privata” e di “corrispondenza” ex art. 8 anche se sono trasmesse dai locali aziendali. La Corte afferma il principio, secondo cui, il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi, per cui il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalità di adeguato controllo e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibili, forme e modalità del controllo, in modo tale che, in ossequio alla necessità di contemperare le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente.