Il Tribunale di Napoli Nord (sezione lavoro, sentenza 1° luglio 2026 n. 3005) è chiamato alla corretta esegesi dell’art. 33, V, L. n. 104/1992 secondo cui il lavoratore (pubblico o privato) che assista una “persona con disabilità in situazione di gravità” ha (entro certi limiti) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il diritto soggettivo
Tale posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esso legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità.
La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap, nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. Nell’esercizio del diritto soggettivo di scelta, il beneficiario trova un limite, evincibile dalla espressione “ove possibile”, di cui alla norma citata.
Scegliere la sede più vicina
E così il diritto del genitore o del familiare-lavoratore, che assiste con continuità un disabile, di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio, e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non si configura come un diritto assoluto od illimitato, perché tale diritto non può essere fatto valere allorché – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra diritti, tutti, di rilevanza costituzionale – il suo esercizio finisca per ledere, in maniera consistente, le esigenze economiche, organizzative o produttive del datore di lavoro e per porsi (soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico) in contrasto con l’interesse della collettività.
La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta ricade sul datore di lavoro (pubblico e privato).
L’onere probatorio del datore
A tale conclusione conducono sia la lettera della legge, sia la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, e sia, infine, l’opzione interpretativa secondo cui, in tema di trasferimento ex art. 2103 c.c., le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva ad altra, debbono essere provate dal datore di lavoro.
In altre parole, se è vero che la L. n. 104/1992 ha particolare valore in quanto finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, è anche vero che la posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione di cui all’art. 33, V, cit. non è illimitata, potendo essere la applicazione del principio ivi affermato legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa in determinate dislocazioni territoriali.
Il diritto del lavoratore familiare del disabile può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell’impresa e – nei casi di rapporto di lavoro pubblico – ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede viciniore, come detto, grava sul datore di lavoro.
Conclusioni
Ne consegue che, in ipotesi di fattibilità materiale, e in difetto di prova di una qualche rilevante lesione delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, il diritto del lavoratore alla assegnazione a una sede di lavoro viciniore deve essere riconosciuto.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore