L’obbligo di effettuare la pausa dopo 6 ore genera il diritto al buono pasto

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Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta a tutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per tale ragione, abbiano diritto a un intervallo lavorato.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 23453 pubblicata il 17 luglio, ricalca un orientamento ormai consolidato: il diritto alla fruizione del servizio mensa matura non in funzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro che, se supera le sei ore continuative, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa o del buono pasto, questo a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro, che sia cioè in turno, o meno. La causa patrocinata dalla Cisl Funzione Pubblica ha visto un lavoratore agire nei confronti di un’azienda ospedaliera per ottenere il riconoscimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo.

Il Tribunale di primo grado ha condannato l’azienda al pagamento della somma per la mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo. La Corte di Appello non ha riformulato la sentenza del Tribunale di primo grado e l’azienda ha proposto ricorso in Cassazione.

Il ricorso è stato respinto e l’azienda condannata al pagamento.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste, è ormai costante. L’attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

Questa agevolazione è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata della pausa e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni.

L’orientamento consolidato, precisano in contenuti dell’ordinanza, non si pone in contrasto con il diverso principio per cui né la legge né il contratto collettivo attribuiscono al lavoratore un diritto alla istituzione della mensa da parte del datore di lavoro.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore