Cigs per cessazione di attività vincolata a formazione o reimpiego

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Nuovo finanziamento per il 2025 e rafforzamento delle condizionalità per i beneficiari. Sono queste le novità introdotte sulla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione aziendale dall’articolo 8 del Dl 92/2025 (il cosiddetto decreto «Comparti», convertito dalla legge 113/2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 180 del 5 agosto). 
Si tratta dell’ammortizzatore previsto dall’articolo 44 del Dl 109/2018(convertito dalla legge 130/2018). L’Inps ha fornito le prime istruzioni operative su tutte le disposizioni del decreto 92/2025 con la circolare 121 del 13 agosto 2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 agosto). La Cigs per cessazione di attività è stata soppressa, a partire dal 1° gennaio 2016, dal Dlgs 148/2015. Tuttavia, l’articolo 44 del Dl 109/2018 (il decreto «Genova»), nel limite delle risorse destinate allo scopo, ha introdotto nell’ordinamento una specifica ipotesi di Cigs per crisi aziendale fruibile per un periodo massimo di 12 mesi, in deroga alla durata massima complessiva degli ammortizzatori, prevista dagli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015 (si veda anche la circolare 15/2018 del ministero del Lavoro). 
 
Come funziona l’aiuto 
 
La misura, subordinata a un accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro, con la presenza del ministero delle Imprese e del made in Italy e della Regione interessata, può essere richiesta: dalle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando la propria attività produttiva, sussistendo concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale; quando sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; quando siano previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro messi in atto dalla Regione interessata per competenza territoriale. Per il 2025 questo aiuto è stato oggetto dell’intervento della legge 207/2024 che, all’articolo 1, comma 191, ne ha disposto la proroga nel limite di 12 mesi, per 100 milioni di euro, sottoposti a monitoraggio da parte dell’Inps, estendendola, con il comma 190, anche ai soggetti datoriali che abbiano occupato mediamente meno di 16 dipendenti nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, in deroga all’art. 20, comma 3-bis, del Dlgs 148/2015. L’articolo 8 del decreto «Comparti», introducendo il comma 1-ter, all’articolo 44 del Dl 109/2025, ha disposto, in termini aggiuntivi per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, che possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro, anche in presenza del ministero delle Imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di Cigs per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La spesa, anche in questa circostanza monitorata dall’Inps, è posta a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009). 
 
Quando la Cigs viene meno 
 
Il decreto «Comparti» ha previsto anche che in tutte le ipotesi di crisi aziendale caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa alla fruizione della Cigs, il lavoratore sospeso decade dalla fruizione dell’ammortizzatore se: rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenta regolarmente; non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza è applicabile quando le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L’impresa ammessa alla Cigs del decreto Genova è tenuta a comunicare al ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), prevista dall’articolo 5 del Dl 48/2023 (convertito dalla legge 85/2023). Le modalità operative dell’attività di formazione e riqualificazione e dell’iscrizione alla piattaforma Siisl devono essere fissate a breve (entro 60 giorni dal 27 giugno, data di entrata in vigore del Dl 92/2025), da un decreto del ministero del Lavoro. 
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore