Imponibili le spese sostenute dall’azienda per i trasfertisti

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Operando l’agevolazione dell’imponibilità al 50% delle relative indennità e maggiorazioni, al trasfertista non possono essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né i rimborsi spese esenti. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 24148/2025 del 28 agosto.

Una società ha impugnato la sentenza con cui è stato rigettato il ricorso per accertamento negativo avverso il verbale di accertamento con cui sono state contestate omissioni contributive legate al mancato computo, nel montante retributivo utile per il calcolo della contribuzione, delle spese sostenute dal datore per i trasfertisti, da considerarsi invece completamente imponibili, perché il regime previsto dall’articolo 51, comma 6, del Tuir è alternativo al regime del comma 5.

Per la società, la Corte d’appello di Bologna non ha considerato che le spese relative ai costi di trasferta dei lavoratori sono state sostenute direttamente dalla società, quindi andavano escluse dall’imponibile contributivo.

La Suprema corte, in via preliminare, richiama l’articolo 51 del Tuir, rammentando che le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro, al netto delle spese di viaggio e trasporto (comma 5), mentre le indennità spettanti ai trasfertisti abituali concorrono a formare il reddito nella misura pari al 50% del loro ammontare (comma 6).

A questo proposito, la Cassazione richiama altresì la norma di interpretazione autentica (articolo 7-quinquies del Dl 193/2016) per cui rientrano nell’ambito di applicazione del comma 6 i lavoratori per cui

 

  • non è stabilità una sede di lavoro;
  • la cui attività lavorativa richiede continua mobilità e che percepiscono un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. 

In base a tale disposizione, ai lavoratori ai quali non si applica il comma 6 per assenza di uno dei citati presupposti, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta del comma 5 dell’articolo 51 Tuir.

La Corte d’appello ha ritenuto pacifica l’esistenza dei presupposti della norma di interpretazione autentica, con conseguente applicabilità ai dipendenti della ricorrente del regime del comma 6. Tuttavia, la Corte ha ricordato che tale regime non prevede ulteriori esclusioni dal calcolo del montante retributivo, quali quelle previste per le trasferte disciplinate dall’articolo 51, comma 5.

Pertanto, «le spese riferite alla trasferta ed ai rimborsi chilometrici che in via consuetudinaria costituiscono una delle due componenti della indennità di trasferta e concorrono a formare il reddito secondo quanto emergente anche dall’articolo 51, comma 5, Tuir che ne opera solo a certe condizioni la non computabilità, vanno interamente comprese nella base di calcolo per i contributi da versarsi posto che per esse la peculiare disciplina inerente i trasfertisti non prevede che ne siano escluse neppure in parte».

La Cassazione condivide il ragionamento della Corte d’appello, rilevando come i due regimi previsti dai commi 5 e 6 disciplinano due situazioni lavorative diverse quanto a caratteristiche, presupposti e tipologia di indennità, che giustificano il diverso regime fiscale e contributivo: nelle trasferte, l’indennità è corrisposta solo in occasione delle stesse, è variabile in funzione del luogo e della durata, si computa solo oltre un certo limite giornaliero che viene ridotto nel caso in cui siano garantite anche le spese di vitto e/o alloggio, mentre nel trasfertismo l’indennità è fissa e pagata anche se il lavoratore non si è materialmente recato in trasferta.

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore