La fattispecie esaminata dalla sentenza del Tribunale di Verona 523/2025 è quella di un lavoratore con mansioni di autista che, a seguito di incidente stradale occorso in occasione extra-lavorativa, ha subito la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Terminata la fruizione di un periodo di ferie, si è assentato per malattia per diversi mesi, adducendo di aver riportato, a causa dell’incidente, un violento urto al ginocchio sfociato in una grave artroscopia.
La datrice di lavoro, al termine delle indagini difensive, gli ha contestato:
- l’uso strumentale della malattia per evitare di rientrare in servizio senza patente;
- lo svolgimento, durante la malattia, di attività (quali la guida di auto/bici o sollevamento pesi) incompatibili con lo stato di salute dichiarato e tali da rallentarne la guarigione;
- l’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.
Il procedimento disciplinare si è concluso con il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Verona sostenendo, da un lato, il preteso nesso causale tra le assenze dal lavoro e l’incidente e, dall’altro lato, l’inidoneità delle attività svolte durante la malattia a rallentarne la guarigione. La causa è stata istruita attraverso l’esperimento di una Ctu medico-legale che ha accertato come la patologia per la quale il lavoratore era stato assente non era stata determinata dall’incidente stradale ma rappresentava, piuttosto, l’esito cronicizzato di traumi pregressi e, dunque, di una patologia ben più risalente nel tempo.
In tale contesto – valorizzando anche i contenuti di una registrazione audio prodotta in giudizio – il giudice ha concluso come fosse molto verosimile ritenere che il lavoratore avesse fatto un uso strumentale della malattia nell’intento di sottrarsi alle conseguenze della sospensione della patente e dell’avvio di un procedimento penale. Se, infatti, fosse tornato al lavoro, da un lato, sarebbe stata vagliata, negativamente – in quanto sprovvisto della patente – la sua idoneità alla mansione; dall’altro lato, la guida in stato di ebbrezza e la causazione dell’incidente, benché condotte extra-lavorative, avrebbero potuto, in ragione dei compiti e delle responsabilità di autista, assumere rilevanza disciplinare e influire sul vincolo fiduciario.
Tale uso strumentale della malattia integra, secondo quanto previsto dal Ccnl terziario Confcommercio, una fattispecie riconducibile all’abuso di fiducia, ma anche all’assenza ingiustificata oltre tre giorni e, più in generale, alla grave violazione degli obblighi indicati nell’articolo 233 del contratto; la condotta è pertanto capace di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento, anche in considerazione della durata della malattia, protrattasi per diversi mesi.
Inoltre, pur ritenendo infondato l’alternativo addebito della società, consistito nell’accusa di aver ritardato la guarigione, il Tribunale ha considerato che l’accertata violazione delle fasce di reperibilità e la guida in stato di ebbrezza avessero concorso nell’effetto lesivo del vincolo fiduciario aggravando il quadro disciplinare.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il So