Potere di disposizione e congruità della retribuzione

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Con la sentenza n. 4969 del 22 giugno 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha segnato un passaggio di grande impatto per le relazioni industriali e l’attività ispettiva in merito alla legittimità del potere di disposizione esercitato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004. 

La vicenda riguarda un’azienda del settore della distribuzione che applicava regolarmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. A seguito di un accertamento, l’ITL aveva ingiunto alla società di attivare, entro novanta giorni, un tavolo di contrattazione aziendale per riconoscere una specifica indennità di disagio termico ai lavoratori impiegati nelle celle frigorifere a basse temperature (attività qualificata a “rischio alto” nel DVR), assumendo quale parametro di equità economica l’omologa voce prevista dal CCNL Alimentari. 

Riformando la pronuncia di primo grado del TAR Veneto, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito la portata del sindacato ispettivo, collegando il potere di conformazione delle dinamiche aziendali alla verifica sostanziale del precetto costituzionale di cui all’art. 36 Cost. In particolare, il collegio ha osservato che la formale e corretta applicazione di un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non esclude a priori la possibilità di un vuoto di tutela retributiva a fronte di specifiche gravosità ambientali o operative:

“L’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro, ancorché stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, non preclude la verifica in concreto della sufficienza e proporzionalità del trattamento economico complessivo ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, laddove le effettive modalità di esecuzione della prestazione evidenzino profili di gravosità o rischio specifico non remunerati dal contratto applicato. In tale contesto, il potere di disposizione dell’organo ispettivo costituisce legittimo strumento di eterointegrazione preventiva, volto a sollecitare la contrattazione decentrata al fine di ripristinare la necessaria corrispettività tra prestazione resa ed equa retribuzione.”

L’approdo interpretativo del Consiglio di Stato sposta dunque il baricentro dell’intervento ispettivo dalla mera conformità formale al contratto applicato alla valutazione di merito sulla proporzionalità del salario rispetto alle concrete mansioni svolte.

Di fronte a un’ingerenza così penetrante nell’autonomia negoziale e nella determinazione dei costi aziendali, sorge spontaneo un interrogativo di fondo: quali effetti produrrà questa impostazione sulla certezza del diritto e sulla libertà di scelta del CCNL da parte del datore di lavoro?

Fonte Centro Studi ANCL UP Napoli “Vincenzo Balzano”